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Sentenza

Sentenza del 16/02/2017 n. 646 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Regime della plusvalenza di area sulla quale già insiste edificazione - Tassazione in base al valore venale e all'indice di fabbricabilità - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La plusvalenza non è stata considerata realizzata ai sensi della disciplina dei redditi diversi. Un'area sulla quale insiste già un fabbricato non può essere trattata come area edificabile autonomamente imponibile, anche se il fabbricato è in stato precario, incompleto o non utilizzabile. Pertanto, è stata esclusa la tassazione della plusvalenza fondata sul valore venale dell'area e sul relativo indice di edificabilità.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione fiscale dell'immobile ceduto: se dovesse essere considerato un'area edificabile, con conseguente tassazione della plusvalenza come reddito diverso in base al valore venale in comune commercio e all'indice di fabbricabilità, oppure un'area già edificata. È stata ritenuta decisiva la presenza di un fabbricato già realizzato sull'area, indipendentemente dal suo stato effettivo o dalle sue condizioni.

Norme richiamate

  • Art. 67 del TUIR

    La norma ricomprende tra i redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione di aree edificabili, ma tale disciplina non si applica all'area sulla quale insiste un fabbricato già realizzato, indipendentemente dal suo stato concreto.

  • Cassazione, sentenza n. 4150/2014

    Il principio interpretativo richiamato è che un'area già edificata non conserva, ai fini della tassazione della plusvalenza, la qualificazione autonoma di area edificabile; la presenza del fabbricato prevale, anche se questo è degradato o non pienamente funzionale.

Massime di principio

  • Per stabilire se una plusvalenza immobiliare sia tassabile come cessione di area edificabile, occorre verificare se al momento del trasferimento sull'area esista già un fabbricato realizzato.
  • La mera potenzialità edificatoria, l'indice di fabbricabilità o l'elevato valore venale non bastano a rendere imponibile la plusvalenza quando l'area è già occupata da un fabbricato.
  • Lo stato di degrado, incompletezza o inutilizzabilità del fabbricato non determina automaticamente la riqualificazione del bene come area edificabile.
  • In situazioni analoghe, la qualificazione fiscale deve concentrarsi sulla natura effettiva del bene trasferito e non soltanto sulla destinazione urbanistica o sulle possibilità edificatorie residue.

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