Sentenza del 16/02/2017 n. 646 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Regime della plusvalenza di area sulla quale già insiste edificazione - Tassazione in base al valore venale e all'indice di fabbricabilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa plusvalenza non è stata considerata realizzata ai sensi della disciplina dei redditi diversi. Un'area sulla quale insiste già un fabbricato non può essere trattata come area edificabile autonomamente imponibile, anche se il fabbricato è in stato precario, incompleto o non utilizzabile. Pertanto, è stata esclusa la tassazione della plusvalenza fondata sul valore venale dell'area e sul relativo indice di edificabilità.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale dell'immobile ceduto: se dovesse essere considerato un'area edificabile, con conseguente tassazione della plusvalenza come reddito diverso in base al valore venale in comune commercio e all'indice di fabbricabilità, oppure un'area già edificata. È stata ritenuta decisiva la presenza di un fabbricato già realizzato sull'area, indipendentemente dal suo stato effettivo o dalle sue condizioni.
Norme richiamate
Art. 67 del TUIR
La norma ricomprende tra i redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione di aree edificabili, ma tale disciplina non si applica all'area sulla quale insiste un fabbricato già realizzato, indipendentemente dal suo stato concreto.
Cassazione, sentenza n. 4150/2014
Il principio interpretativo richiamato è che un'area già edificata non conserva, ai fini della tassazione della plusvalenza, la qualificazione autonoma di area edificabile; la presenza del fabbricato prevale, anche se questo è degradato o non pienamente funzionale.
Massime di principio
- Per stabilire se una plusvalenza immobiliare sia tassabile come cessione di area edificabile, occorre verificare se al momento del trasferimento sull'area esista già un fabbricato realizzato.
- La mera potenzialità edificatoria, l'indice di fabbricabilità o l'elevato valore venale non bastano a rendere imponibile la plusvalenza quando l'area è già occupata da un fabbricato.
- Lo stato di degrado, incompletezza o inutilizzabilità del fabbricato non determina automaticamente la riqualificazione del bene come area edificabile.
- In situazioni analoghe, la qualificazione fiscale deve concentrarsi sulla natura effettiva del bene trasferito e non soltanto sulla destinazione urbanistica o sulle possibilità edificatorie residue.
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