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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33106/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce da lavori di costruzione realizzati su un fondo confinante con la proprietà della società ricorrente, destinati a punto di ristoro per sciatori con annessi depositi e slitte. L'attrice sosteneva che l'opera fosse stata eseguita in difformità dalla concessione edilizia e che ciò avesse provocato un pregiudizio alla propria struttura alberghiera, in particolare un deprezzamento dell'immobile per perdita di panoramicità e per l'ombreggiamento prodotto dalla nuova costruzione. In precedenza era intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna per alcune violazioni edilizie, con condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile. In primo grado la domanda risarcitoria era stata respinta perché il giudice aveva ritenuto che il cono d'ombra derivasse non dalla parte abusiva ma da quella legittimamente costruita. In appello la società aveva insistito sul rilievo del giudicato penale e sulla violazione delle norme urbanistiche e delle distanze, deducendo anche errori di motivazione e omesso esame del fatto decisivo relativo al danno. Con il ricorso per cassazione ha denunciato: violazione dell'art. 651 c.p.p., degli artt. 112 e 345 c.p.c., degli artt. 871 e 872 c.c. e delle norme urbanistiche locali; errata esclusione dell'efficacia vincolante del giudicato penale; illegittima qualificazione come domanda nuova della deduzione sulla perdita di panoramicità; omesso esame e motivazione apparente per mancata stima del deprezzamento e del danno patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché la sentenza di appello aveva confermato la decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto. Ha poi escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando che la Corte territoriale aveva risposto a tutte le censure. Ha negato anche la violazione dell'art. 651 c.p.p., osservando che il giudicato penale riguardava solo le condotte abusive di alcuni convenuti e non si estendeva ai lavori legittimi; inoltre, la condanna penale generica al risarcimento non esonera il danneggiato dall'onere di provare in sede civile l'effettiva esistenza del danno e il nesso causale. È stata quindi confermata la correttezza della decisione di merito che aveva escluso sia che l'intera costruzione fosse illecita, sia che fosse stata fornita prova del danno patrimoniale, non essendo emersa una concreta diminuzione di clientela né una rilevante perdita di panoramicità imputabile alla sola parte abusiva dell'opera. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato solo come rito introduttivo del giudizio di primo grado

  • art. 651 c.p.p.

    la sentenza penale di condanna fa stato nel civile solo nei limiti dell'accertamento del fatto e delle condotte penalmente rilevanti; non copre l'esistenza concreta del danno da liquidare

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione o omessa pronuncia quando il giudice d'appello decide sulle censure effettivamente proposte

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non sono ammissibili nuove cause petendi o nuove ragioni della domanda

  • art. 871 c.c.

    richiamato quale base normativa delle conseguenze civilistiche della violazione delle norme edilizie

  • art. 872, comma 2, c.c.

    il risarcimento presuppone che la violazione edilizia abbia causato un concreto danno al vicino, da provare in modo specifico

  • art. 872, comma 1, c.c.

    evocato dalla ricorrente quale fondamento dell'azione per violazione di norme edilizie

  • art. 3, lett. d) ed e), d.P.R. n. 380/2001

    richiamato nel contesto della qualificazione urbanistico-edilizia degli interventi

  • art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001

    norma incriminatrice oggetto del giudizio penale richiamato

  • art. 82 N.T.A. del PRG del Comune di Trento

    norma urbanistica locale posta a base delle dedotte violazioni edilizie

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato per dedurre violazioni di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente/difetto di motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il relativo motivo è inammissibile nel caso di doppia conforme

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    posto a fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La condanna penale generica al risarcimento del danno non fa stato, nel successivo giudizio civile di liquidazione, quanto alla concreta esistenza e quantificazione del pregiudizio: resta fermo l'onere dell'attore di provare il danno e il nesso causale.
  • La prova del danno da violazione di norme edilizie o urbanistiche non può presumersi automaticamente dalla sola illegittimità dell'opera: occorre dimostrare in modo specifico che la violazione abbia inciso in concreto sulla sfera giuridica o patrimoniale del vicino.
  • Se la sentenza penale riguarda solo una parte dell'intervento edilizio, l'efficacia del giudicato non si estende ai profili dell'opera risultati legittimi; il danno va allora ricondotto, se del caso, esclusivamente alla porzione abusiva.
  • In appello non è consentito trasformare la domanda originaria introducendo una nuova causa petendi; la diversa prospettazione del pregiudizio, quando incide sul fatto costitutivo della pretesa, integra domanda nuova.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la sentenza d'appello sia conforme a quella di primo grado sui medesimi fatti decisivi.
  • Non sussiste omessa pronuncia se il giudice di merito ha esaminato e respinto le censure devolute, anche con motivazione sintetica ma sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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