Cassazione Penale, Sentenza n. 17411/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del G.i.p. di convalida del provvedimento del Questore (art. 6 L. 401/1989). Tre motivi: 1) violazione dell'art. 6, comma 3 L. 401/1989 e art. 178 lett. c) c.p.p.: eccessiva compressione del tempo per difendersi, poiché la difesa non avrebbe potuto consultare il fascicolo in tempo utile (contestazione sul decorso dei termini tra notifica, deposito della richiesta di convalida e provvedimento); 2) violazione degli artt. 6 commi 1-2 L. 401/1989 e vizio di motivazione: carenza di indicazione delle ragioni per cui l'obbligo di presentarsi doveva comprendere anche le "partite amichevoli della Juventus", con rilievo dell'inesigibilità per eventi non pubblicizzati o a porte chiuse; 3) difetto di motivazione in relazione alla recidiva amministrativa e all'obbligo di firma: mancata valutazione della pericolosità concreta del destinatario e dell'attribuibilità delle condotte addebitate.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: 1) sul termine a difesa, ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui il termine utile per la difesa è di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore; è irrilevante che la convalida sia intervenuta prima delle 24 ore dal deposito della richiesta del P.M., purché la convalida sia avvenuta entro 48 ore dalla notifica e la parte avesse la possibilità di accedere agli atti (anche in Questura o presso la Procura) entro quel termine; il ricorrente non ha provato di aver subito impedimenti nell'accesso agli atti; 2) sulle manifestazioni sportive, la Corte ha ribadito che l'art. 6 richiede che le manifestazioni siano individuabili con certezza dal destinatario (non è necessaria la menzione nominale purché siano determinabili in concreto e siano eventi programmati e pubblicizzati; sono escluse gare improvvisate o non preventivamente conoscibili); 3) sulla recidiva e la pericolosità concreta, il G.i.p. ha svolto la valutazione richiesta e ha motivato la riconducibilità delle condotte alla norma, convalidando la misura e fissandone la durata minima (anni cinque); conseguentemente il ricorso è respinto e si applicano le disposizioni richiamate dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6
Disciplina l'imposizione di prescrizioni (divieto di accesso a manifestazioni sportive e obbligo di presentazione all'Autorità di P.S.). La Corte interpreta il termine a difesa come quello di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore per consentire accesso agli atti e deposito di memorie; le manifestazioni devono essere "determinabili" con certezza dal destinatario (programmazione e pubblicizzazione), mentre incontri improvvisati sono esclusi.
Codice di procedura penale, art. 178 lett. c)
Richiamato dal ricorrente in relazione ai tempi e garanzie del contraddittorio; la Corte ritiene che il termine utile per la difesa sia quello previsto dall'art. 6 L. 401/1989 (48 ore dalla notifica) e non un ulteriore termine di 24 ore decorrente dal deposito della richiesta del P.M.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata alla pronuncia finale; la sentenza dispone il rigetto del ricorso e l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. (effetti processuali e spese), come indicato nel provvedimento.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 13 e 27
Menzionati nella giurisprudenza richiamata: la disciplina dei provvedimenti ex art. 6 L. 401/1989 è stata ritenuta compatibile con i principi costituzionali (uguaglianza, libertà personale, responsabilità penale) in quanto sorretta da ragionevole giustificazione e suscettibile di attenuazione in caso di condotta positiva del destinatario.
Decreti-legge modificativi (d.l. n. 119/2014 conv. in L. n.146/2014; d.l. n.53/2019 conv. in L. n.77/2019)
Richiamati a fini storici/normativi: hanno inciso sulle sanzioni e sulle prescrizioni previste dall'art. 6 L. 401/1989; la Corte applica la normativa nella formulazione risultante dalle modifiche citate.
Massime di principio
- Termine per la difesa: il destinatario del provvedimento del Questore ha a disposizione 48 ore dalla notifica per consultare la documentazione e depositare memorie; la convalida del G.i.p. è legittima se interviene entro quelle 48 ore anche se avviene prima di 24 ore dal deposito della richiesta del P.M.
- Accesso agli atti: l'onere di esercitare tempestivamente il diritto di accesso (presso Questura, Procura o cancelleria del G.i.p.) grava sul destinatario/difesa; occorre dimostrare concretamente di essere stati impediti nell'accesso per dedurne la lesione del diritto di difesa.
- Manifestazioni sportive: l'obbligo di presentazione è applicabile alle manifestazioni "determinabili" con certezza dal destinatario (programmazione e pubblicizzazione); non si estende a incontri non preventivamente programmati o non pubblicizzati.
- Valutazione del G.i.p.: il giudice di convalida deve verificare la sussistenza dei presupposti del provvedimento amministrativo (necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale, attribuibilità delle condotte) e può adeguare la durata della misura se la ritiene eccessiva.
- Recidiva e rigore della misura: la previsione di misure più rigide per i recidivi è compatibile con i principi costituzionali, ma richiede motivazione sulla pericolosità concreta; il giudice di convalida deve documentare il convincimento in proposito.
- Onere probatorio del ricorrente: chi deduca violazione del diritto di difesa deve provare di non aver potuto accedere agli atti nonostante tentativi formali presso Questura, Procura o cancelleria del G.i.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17393/2023 del 27/04/2023
- Sentenza penale · 27 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17394/2023 del 27/04/2023
- Sentenza penale · 27 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17395/2023 del 27/04/2023
- Sentenza penale · 27 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17396/2023 del 27/04/2023
- Sentenza penale · 27 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17397/2023 del 27/04/2023
- Sentenza penale · 27 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 17399/2023 del 27/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →