Cassazione Civile, Ordinanza n. 22826/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un medico aveva agito contro la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedendo l'equa remunerazione per avere frequentato, tra il 1983 e il 1990, scuole di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare e medicina dello sport senza percepire borsa di studio o compenso. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo inammissibile in appello la contestazione statale sulla non ricomprensione delle specializzazioni negli elenchi comunitari e sulla durata della specializzazione in medicina dello sport. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, deducendo violazione degli artt. 702-bis e 345 c.p.c. e delle direttive europee richiamate, sostenendo: 1) che la questione della non equipollenza era stata già eccepita in primo grado; 2) che comunque si trattava di un elemento costitutivo della domanda, dunque deducibile e rilevabile anche in appello, non di una eccezione preclusa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione. Ha affermato che, quando il medico agisce per ottenere l'indennità per la tardiva attuazione delle direttive sulle specializzazioni, l'inclusione della specializzazione negli elenchi o la sua equipollenza costituiscono fatti costitutivi della domanda; se la specializzazione non coincide nominalmente con quelle indicate nelle direttive, il medico deve allegare in modo preciso e dettagliato le ragioni fattuali dell'equipollenza. Solo dopo tale allegazione sorge l'onere di contestazione dell'Amministrazione. Ne consegue che, se la contestazione è stata già svolta in primo grado, non è precluso che essa venga valutata in appello; la Corte territoriale, quindi, non poteva limitarsi a dichiararla inammissibile per tardività, ma doveva esaminarne il contenuto e verificare in concreto la sussistenza dell'equipollenza. Il giudice di rinvio dovrà compiere tale accertamento per la specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, tenendo conto anche delle indicazioni comunitarie richiamate e delle pronunce già rese sulla medicina dello sport.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
la censura di legittimità era formulata per violazione di legge sostanziale e processuale
art. 702-bis c.p.c.
richiamato quale norma processuale applicabile al giudizio di primo grado
art. 345 c.p.c.
la Corte precisa che la contestazione di fatti costitutivi non tempestivamente svolta non è consentita in appello, e non può essere surrogata dal richiamo al potere di dedurre eccezioni rilevabili d'ufficio
art. 183 c.p.c.
il thema probandi deve essere definito nel primo grado secondo le preclusioni istruttorie
art. 374 c.p.c.
una sintetica affermazione contenuta in precedente decisione delle Sezioni Unite, priva di specifica ratio decidendi sul punto, non ha valore nomofilattico vincolante
art. 7, comma 2, della direttiva 362/75 CEE
richiamato per il raffronto tra le denominazioni delle specializzazioni nei diversi ordinamenti membri ai fini della verifica dell'equipollenza
direttiva 75/326/CEE
citata unitamente alle altre direttive europee come base della disciplina dell'equa remunerazione dei medici specializzandi
direttiva 75/363/CEE
citata come direttiva rilevante in materia di specializzazioni mediche e remunerazione
direttiva 93/16/CEE
citata come ulteriore fonte europea rilevante per la disciplina delle specializzazioni mediche
Massime di principio
- Nei giudizi di spettanza dell'equa remunerazione per le scuole di specializzazione medica, l'inclusione della specializzazione negli elenchi delle direttive europee, oppure la sua equipollenza a una specializzazione indicata, costituisce fatto costitutivo del diritto azionato e deve essere allegata dall'attore.
- Se la specializzazione non coincide nominalmente con quelle menzionate nelle direttive, il medico deve dedurre e dimostrare in modo specifico i fatti che fondano l'equipollenza; una deduzione generica non sposta l'onere di contestazione sulla controparte.
- La mancata contestazione in primo grado di un fatto costitutivo allegato in modo circostanziato impedisce alla parte convenuta di introdurre per la prima volta in appello una contestazione di quel fatto, perché ciò non integra un'eccezione rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
- La qualificazione di una questione come mera difesa o come eccezione dipende dalla sua natura sostanziale: la contestazione dell'equipollenza di una specializzazione può implicare profili fattuali e non è riducibile a un puro tema di diritto.
- Un precedente delle Sezioni Unite privo di una compiuta motivazione sul punto non può essere assunto come regola vincolante se la questione non costituiva l'oggetto specifico del rinvio o della decisione.
- In presenza di una specializzazione la cui equipollenza non sia evidente, il giudice deve procedere a un accertamento concreto, iuxta alligata et probata, valutando studi, esami e corrispondenze tra ordinamenti e denominazioni professionali.
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