Sentenza del 15/04/2015 n. 7558 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato l'iscrizione a ruolo relativa alle imposte IVA e IRPEF dell'anno 2002. Il recupero derivava dal mancato riconoscimento di un credito d'imposta riportato dalla dichiarazione dell'anno 2001, ritenuta omessa perché la trasmissione telematica era stata scartata per "data non conforme". L'Agenzia ha dedotto, tra l'altro, insufficiente e illogica motivazione della CTR e violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, comma 10, sostenendo che la prova della presentazione della dichiarazione fosse costituita esclusivamente dalla ricevuta attestante l'avvenuto ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria. Ha inoltre contestato l'applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, ritenendo non necessario il preventivo invito al contribuente a fornire chiarimenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate per difetto di autosufficienza. L'Agenzia non aveva indicato e trascritto adeguatamente nel ricorso il contenuto del documento telematico decisivo, ossia la comunicazione relativa allo scarto o all'assenza di errori bloccanti, né aveva precisato con sufficiente esattezza dove tale documento fosse stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fonda e riprodurne il contenuto rilevante. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 1.785,00.
Norme richiamate
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, commi 2, 6, 8 e 10
La dichiarazione è presentata in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato; la prova della presentazione è data dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.
La ricevuta o comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento costituisce il documento idoneo a provare la presentazione della dichiarazione telematica. Lo scarto conseguente a errori bloccanti può impedire il perfezionamento della presentazione, salvo ritrasmissione tempestiva dopo la correzione.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
La CTR aveva ritenuto che, prima dell'iscrizione a ruolo conseguente al disconoscimento del credito, l'ufficio dovesse invitare il contribuente a fornire chiarimenti. La Cassazione non ha deciso nel merito di tale questione, avendo dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di legge e ai vizi della motivazione.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Chi ricorre in Cassazione deve indicare con precisione dove si trovano gli atti o documenti rilevanti e deve trascriverne o riassumerne il contenuto essenziale, così da consentire alla Corte di decidere senza ricercare autonomamente nei fascicoli.
Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 4
Il ricorso deve essere depositato insieme agli atti, ai documenti e agli accordi collettivi sui quali si fonda; la mancata produzione può comportare l'improcedibilità.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 195 del 24 settembre 1999
Le segnalazioni possono riguardare errori che determinano il blocco alla trasmissione oppure errori che non determinano il blocco alla trasmissione.
Gli errori bloccanti impediscono la trasmissione valida e devono essere corretti; il motivo dello scarto deve risultare dalla ricevuta restituita dal servizio telematico.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35 del 23 aprile 2002
Se una dichiarazione è trasmessa nei termini ma viene scartata dal servizio telematico, essa potrà essere comunque tempestiva qualora venga ritrasmessa entro i 5 giorni successivi dal ricevimento della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne motiva lo scarto.
In presenza di uno scarto, la tempestività può essere conservata mediante correzione e ritrasmissione entro il termine operativo indicato dalla circolare, purché sia possibile dimostrare la trasmissione originaria e il successivo adempimento.
Massime di principio
- Per le dichiarazioni fiscali telematiche, non basta dimostrare l'invio del file: occorre conservare la ricevuta o comunicazione che attesti l'effettivo ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.
- Un messaggio relativo all'assenza di errori bloccanti non equivale necessariamente alla ricevuta di avvenuta presentazione: bisogna distinguere tra esito dei controlli, scarto della dichiarazione e perfezionamento della trasmissione.
- In caso di scarto, il contribuente o l'intermediario deve verificare immediatamente la causa, correggere l'errore e ritrasmettere la dichiarazione entro il termine applicabile, conservando tutte le ricevute.
- Nel giudizio di Cassazione il ricorrente deve indicare con precisione gli atti e i documenti decisivi, specificando dove sono stati prodotti e riportandone il contenuto rilevante; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
- Quando una controversia dipende da una ricevuta telematica o da un messaggio informatico, il documento deve essere prodotto nella sua versione integrale e con denominazione precisa, perché descrizioni generiche o contraddittorie possono impedire la verifica giudiziale.
- La sentenza non stabilisce in via definitiva se il contribuente avesse sostanzialmente diritto al credito d'imposta: la decisione favorevole deriva da un vizio processuale del ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
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