Sentenza n. 412/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso, Sez. Lavoro, n. 257/2025 del 18/04/2025 reso nel giudizio n. 439/2025 R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, n. 257/2025 del 18 aprile 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 257/2025, che aveva ingiunto alla Gestione Liquidatoria della ex ASL n. 4 “Basso Molise” il pagamento di € 10.810,13 a titolo di capitale, degli interessi e delle spese di ingiunzione, quantificate in € 567,00 per compensi ed € 118,50 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%. Il decreto, notificato il 16 maggio 2025, non è stato opposto ed è stato dichiarato esecutivo il 21 luglio 2025. Il titolo e il decreto di esecutorietà sono stati nuovamente notificati il 14 novembre 2025; secondo il ricorrente, era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Deduceva il persistente mancato pagamento e chiedeva l’ordine di integrale esecuzione, inclusi gli interessi, entro un termine non superiore a 30 giorni, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento. La Gestione Liquidatoria, benché ritualmente intimata, non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione: il decreto ingiuntivo, dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., è equiparato a un giudicato ai fini dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; risultava inoltre decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo all’indirizzo PEC istituzionale riferibile al Commissario liquidatore. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché non è stato dimostrato l’integrale adempimento. Il giudice ha ordinato al Direttore generale dell’A.S.RE.M., quale Commissario liquidatore, di pagare quanto dovuto in base al titolo, inclusi gli interessi e gli accessori riconosciuti, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore del Dipartimento Amministrativo - U.O.C. Contabilità e Bilancio dell’A.S.RE.M., o un funzionario delegato, da attivare su istanza di parte e con ulteriori 60 giorni per provvedere; l’incarico è senza compenso. Le spese sono state poste a carico della resistente e liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Accertato l’obbligo del Direttore Generale dell’A.S.RE.M., in qualità di Commissario liquidatore della Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise, di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, va dunque ordinatogli di provvedere al pagamento, in favore del ricorrente, degli importi indicati al precedente paragrafo 2, oltre interessi come da domanda e/o a decorrere dalla notificazione del titolo e fino all’effettivo soddisfo, e/o accessori di legge, secondo quanto riconosciuto nel titolo azionato in relazione alle somme dovute.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione l’esecuzione integrale del titolo, determinare il termine per adempiere e predisporre, per l’eventuale persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Infatti, come abbondantemente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza, rientrando quindi nell’ambito applicativo del disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli “altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario”.
Il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo è un titolo idoneo all’azione di ottemperanza, poiché è equiparato alle sentenze passate in giudicato.
art. 647 c.p.c.
Infatti, come abbondantemente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. ha valore di cosa giudicata ai fini della proposizione del ricorso in ottemperanza, rientrando quindi nell’ambito applicativo del disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm., che assimila alle sentenze passate in giudicato gli “altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario”.
La dichiarazione di esecutorietà definitiva ai sensi dell’art. 647 c.p.c. attribuisce al decreto ingiuntivo valore di cosa giudicata ai fini dell’ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo alla definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 257/2025 del 18.4.2025 del Tribunale di Campobasso (accertato con il decreto di esecutorietà del medesimo ufficio in atti meglio indicato) e, altresì, al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, a far data dalla notifica del suddetto titolo esecutivo, inoltrata all’indirizzo asrem@pec.it (indirizzo istituzionalmente riferibile al Direttore Generale dell’A.S.RE.M. in qualità di Commissario liquidatore della Gestione Liquidatoria ex ASL n. 4 Basso Molise).
L’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma, calcolato dalla notificazione del titolo esecutivo all’indirizzo PEC istituzionalmente riferibile al soggetto tenuto all’adempimento.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. è equiparato a una sentenza passata in giudicato e costituisce titolo per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo all’indirizzo PEC istituzionalmente riferibile all’amministrazione obbligata, l’azione di ottemperanza è ammissibile.
- Nel giudizio di ottemperanza, se l’amministrazione non dimostra di avere integralmente adempiuto al titolo esecutivo, il giudice può ordinare il pagamento di quanto dovuto entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inadempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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