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Sentenza

Sentenza del 30/06/2017 n. 629 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Processo - Estinzione per cessata materia del contendere - Compensazione spese di lite - Ammissibilità - Processo - Estinzione per cessata materia del contendere - Condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia tributaria è divenuta priva di oggetto a seguito di un accordo intervenuto tra le parti. Si discuteva se il giudice dovesse accertare concretamente il venir meno della materia del contendere e come dovessero essere liquidate le spese di lite dopo la dichiarazione di estinzione del processo.

La decisione

Il processo è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. L'accordo tra le parti, avendo natura negoziale, ha privato il giudice del potere di decidere sulla controversia e ha determinato una carenza di interesse idonea a produrre un giudicato processuale. È stata ritenuta ammissibile la compensazione integrale delle spese di lite, anche se parte della giurisprudenza sostiene che esse dovrebbero essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe probabilmente vinto la causa.

Norme richiamate

  • Principio della soccombenza virtuale

    In caso di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, il giudice può valutare quale parte sarebbe risultata probabilmente vittoriosa per decidere sulle spese. Tuttavia, secondo il principio espresso nel testo, è possibile anche disporre la compensazione integrale.

  • Cass. civ., sentenza n. 3598/2015

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui, quando la cessazione della materia del contendere deriva da un accordo tra le parti, non è necessario un accertamento concreto ulteriore sul venir meno della questione tributaria.

  • Cass. civ., sentenza n. 271/2006

    Richiamata per affermare che l'accordo negoziale tra le parti determina la carenza di interesse alla decisione e priva il giudice del potere di pronunciarsi sul merito.

  • Cass. civ., sentenza n. 24234/2016

    Richiamata in relazione agli effetti processuali dell'accordo tra le parti e alla conseguente cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando le parti raggiungono un accordo che elimina l'oggetto della controversia, il processo può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere senza che il giudice debba riesaminare nel merito la fondatezza delle pretese.
  • L'accordo tra le parti ha natura negoziale e può determinare una carenza di interesse alla decisione, impedendo al giudice di pronunciarsi sul merito della controversia.
  • La compensazione integrale delle spese è possibile anche dopo l'estinzione per cessazione della materia del contendere, sebbene esista un orientamento giurisprudenziale favorevole alla liquidazione secondo la soccombenza virtuale.
  • Per evitare controversie successive, è opportuno disciplinare espressamente nell'accordo anche la ripartizione delle spese di lite.
  • La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente all'accoglimento delle ragioni del ricorrente: l'estinzione chiude il processo senza una decisione di merito.

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