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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25113/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputata, condannata in primo grado e con sentenza confermativa in appello per ricettazione e detenzione finalizzata alla vendita di prodotti industriali con marchi contraffatti, ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., lamentando che la Corte d'appello, pur avendo preso atto della richiesta formulata con l'atto di appello, aveva omesso ogni valutazione motivazionale su tale beneficio. Evidenziava inoltre che il Tribunale aveva già concesso la sospensione condizionale della pena, valorizzando l'incensuratezza e una prognosi favorevole di non reiterazione, sicché la mancata motivazione sul diverso beneficio risultava ancora più ingiustificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva del tutto omesso di motivare sulla richiesta di non menzione, nonostante fosse stata espressamente proposta e nonostante in primo grado fosse stata concessa la sospensione condizionale della pena sulla base di elementi favorevoli alla prognosi di astensione da future condotte illecite. Poiché nel caso concreto non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto e gli elementi già valorizzati dal giudice di merito per la sospensione condizionale risultavano sufficienti anche per il diverso beneficio, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della non menzione, riconoscendo direttamente tale beneficio.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Viene invocato come parametro del ricorso per dedurre violazione di legge processuale e mancanza di motivazione sul beneficio richiesto.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Richiamato come norma sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ritenuta violata per l'omessa risposta alla richiesta difensiva.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato quale norma che impone la motivazione della sentenza, ritenuta non adempiuta sul punto del beneficio della non menzione.

  • art. 133 c.p.

    Indicata come norma relativa ai criteri discrezionali di commisurazione e valutazione degli elementi ai fini della concessione dei benefici.

  • art. 175 c.p.

    Richiamato in relazione al beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

  • art. 163 c.p.

    Richiamato per la sospensione condizionale della pena, già concessa in primo grado e valorizzata come elemento favorevole anche ai fini della non menzione.

  • art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.

    Usato come base per l'annullamento senza rinvio e per il riconoscimento diretto del beneficio da parte della Cassazione.

Massime di principio

  • La richiesta di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale deve essere specificamente esaminata e motivata quando sia stata devoluta al giudice di appello; l'omissione integra vizio di motivazione censurabile in cassazione.
  • La sospensione condizionale della pena e la non menzione sono benefici distinti, con diversa natura e finalità: il primo mira a favorire il ravvedimento sottraendo il condannato alla pena, il secondo elimina la pubblicità della condanna; il giudice può concederne uno e negare l'altro, ma in tal caso deve spiegare le ragioni della diversa valutazione.
  • Quando il giudice di merito abbia già accertato elementi favorevoli quali l'incensuratezza e una prognosi positiva di futura astensione dal reato, e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può riconoscere direttamente la non menzione e annullare senza rinvio la sentenza sul punto.
  • Il potere discrezionale nella concessione dei benefici di legge deve comunque essere esercitato in modo coerente con gli elementi di fatto già valorizzati nel giudizio di merito, non potendo ignorare senza spiegazione dati favorevoli già ritenuti sufficienti per altro beneficio.
  • Rami e materie non emergono dal nucleo decisorio della sentenza, che verte esclusivamente sul trattamento sanzionatorio e sui benefici di legge in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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