Cassazione Penale, Ordinanza n. 35132/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 18 novembre 2025 resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in accoglimento dell'accordo intervenuto tra le parti, aveva parzialmente riformato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palermo del 19 aprile 2024, rideterminando per uno degli imputati, in relazione ai capi 8 e 9, la pena in quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 42.000 di multa e, per l'altro, in relazione al capo 9, la pena in tre anni di reclusione ed euro 8.000 di multa. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 599-bis e 129 c.p.p., perché il giudice d'appello non avrebbe motivato espressamente sull'insussistenza di cause di proscioglimento nel merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso per questioni relative alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del Procuratore generale, alla corrispondenza tra accordo e decisione o alla legalità della pena. Le doglianze sulla mancata valutazione, o sulla mancata motivazione, delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. sono invece precluse dopo la rinuncia ai motivi d'appello, perché estranee al tema devoluto al giudice. Nel caso concreto non erano stati dedotti vizi della volontà o della validità dell'adesione, né difformità tra accordo e pronuncia; i ricorsi censuravano esclusivamente l'omesso scrutinio dell'art. 129 c.p.p. Per ciascun ricorrente sono state disposte la condanna al pagamento delle spese processuali e quella al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. soltanto quando siano dedotte questioni attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere all'accordo, al consenso del Procuratore generale o alla difformità tra contenuto dell'accordo e pronuncia del giudice, alla legalità della pena.
Nel concordato in appello, l'impugnazione per cassazione è limitata alle questioni sulla formazione e validità dell'accordo, sul consenso del Procuratore generale, sulla corrispondenza tra accordo e decisione e sulla legalità della pena.
art. 129 c.p.p.
Restano invece precluse le doglianze riguardanti motivi rinunciati, nonché quelle che investano la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., trattandosi di profili sottratti alla cognizione del giudice di appello e, per conseguenza, anche al controllo di legittimità.
Dopo la rinuncia ai motivi d'appello nell'ambito del concordato, non è possibile censurare in cassazione la mancata valutazione delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., poiché tale questione non rientra più nel devolutum.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
I ricorsi sono inammissibili per ragioni rilevabili senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La Corte dichiara l'inammissibilità dei ricorsi rilevabile senza formalità ai sensi della disposizione.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d'inammissibilità comporta, in assenza di ragioni di esonero, la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è circoscritto ai vizi concernenti la formazione della volontà di aderire all'accordo, il consenso del Procuratore generale, la difformità tra accordo e decisione e la legalità della pena.
- La rinuncia ai motivi d'appello, quale effetto dell'accordo sulla pena, delimita il tema devoluto e preclude la riproposizione in cassazione sia dei motivi rinunciati sia delle doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.
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