Sentenza n. 6068/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato e liquidato in euro 400,00 le spese del primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto dal TAR l’accoglimento del ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva condannato il Ministero ad attribuirle, tramite carta elettronica del docente, il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per euro 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione. Ha appellato la sola statuizione sulle spese, sostenendo che la liquidazione di euro 400,00 fosse inferiore ai minimi dei parametri tariffari applicabili e chiedendo la riforma della sentenza con liquidazione di euro 1.189,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, elevando la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza da euro 400,00 a euro 800,00, oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ha ritenuto non corretta la liquidazione originaria perché inferiore ai valori tariffari applicabili, anche considerando la riduzione prevista dal D.M. n. 147/2022. Al contempo, ha escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica: la controversia era seriale e priva di particolare complessità, elementi idonei a giustificare una riduzione del compenso, purché non si scenda sotto soglie incompatibili con i parametri e con il carattere proporzionato della remunerazione professionale. La richiesta di euro 1.189,00 non è stata integralmente accolta. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate, in ragione del parziale accoglimento della domanda di liquidazione.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Individua il beneficio spettante al personale docente, attribuito nel caso concreto tramite carta elettronica del docente.
art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.
Consente al giudice di richiamare, per la motivazione, precedenti conformi della stessa Sezione.
art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»
Il compenso deve essere proporzionato all’importanza dell’attività professionale svolta.
art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022
Prevede la riduzione dei parametri applicabili alla liquidazione delle spese; la riduzione non consente comunque una liquidazione inferiore ai valori minimi ritenuti applicabili dal giudice.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
Massime di principio
- La quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o sproporzionate rispetto all’attività professionale svolta.
- La serialità e la limitata complessità della controversia possono essere valorizzate per ridurre il compenso liquidato secondo i parametri forensi, in quanto indici di un minor impegno difensivo; tali elementi non consentono tuttavia di scendere al di sotto dei limiti minimi applicabili.
- Il giudice amministrativo deve motivare specificamente la liquidazione delle spese quando si discosta dalla regola della soccombenza; quando invece applica tale regola, la motivazione è necessaria soprattutto se la quantificazione si discosta dai parametri ordinari o assume carattere non proporzionato.
- In una controversia seriale e non complessa, la liquidazione delle spese può essere inferiore ai valori parametrali ordinari mediante la riduzione prevista dalla disciplina forense, ma deve comunque assicurare una remunerazione non simbolica e proporzionata all’importanza dell’opera.
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