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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27455/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società in liquidazione coatta amministrativa aveva agito contro una banca chiedendo di dichiarare inefficaci, ai sensi della legge fallimentare, alcuni versamenti eseguiti nel c.d. periodo sospetto su un conto corrente acceso presso l’istituto, nonché la cessione di un credito effettuata dalla società a favore della banca. Il tribunale aveva accolto la revocatoria dei versamenti e rigettato quella della cessione del credito. In appello, su impugnazione principale della banca e incidentale della procedura, la corte territoriale aveva invece rigettato integralmente le domande, ritenendo i versamenti non revocabili perché provenienti da un terzo datore di pegno che stava adempiendo una propria obbligazione di garanzia e ritenendo non revocabile anche la cessione del credito. La procedura ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: i primi due denunciavano la violazione dell’art. 2704 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la data certa dei contratti di pegno non fosse stata correttamente accertata; il terzo lamentava l’omesso esame della circostanza che gli accrediti risultavano in estratto conto come bonifici e non come realizzo di pegni; il quarto denunciava la violazione degli artt. 67 e 203 l. fall. in relazione alla cessione del credito, assumendo che l’azione revocatoria dovesse riguardare il solo atto negoziale estintivo di debiti pecuniari e non la mancata riscossione del credito ceduto. La banca ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero, sotto la veste formale di violazione di legge e vizio motivazionale, a ottenere una rivalutazione del merito circa l’accertamento della data certa dei documenti di pegno e la riferibilità degli accrediti al realizzo dei pegni, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto al quarto motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza d’appello era sorretta da due autonome rationes decidendi: da un lato, la cessione del credito era stata ritenuta non revocabile perché avvenuta a fronte di un finanziamento sostanzialmente contestuale; dall’altro, la cessione era pro solvendo e non era stata provata la riscossione del credito. Poiché il ricorso non censurava la prima ratio, la doglianza era inammissibile per difetto di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    La data certa dei documenti è questione di accertamento in fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale etichetta, miri in realtà alla rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non per contestare la diversa valorizzazione di un fatto comunque esaminato dal giudice.

  • artt. 67, comma 1, n. 2, e 203 l. fall.

    La censura sulla revocatoria della cessione del credito è inammissibile se non colpisce tutte le rationes decidendi poste a base del rigetto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, pur formulata come violazione di legge o vizio motivazionale, abbia in sostanza lo scopo di ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non copre il dissenso sulla lettura data dal giudice a un fatto esaminato: esso riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggere il dispositivo, il ricorso è inammissibile se non censura tutte le ragioni poste a fondamento della pronuncia.
  • L’accertamento della data certa di scritture private e della riferibilità di operazioni bancarie a specifici rapporti di garanzia è valutazione di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata e non illogica in modo apparente.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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