Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1303/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare che aveva sospeso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva originariamente impugnato il diniego della Questura di Firenze di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro. Con precedente ordinanza cautelare, il TAR aveva sospeso l’efficacia del diniego, riportando la posizione dello straniero a quella di richiedente il rinnovo del titolo, con conseguente possibilità di soggiornare legittimamente in Italia e svolgere temporaneamente attività lavorativa ai sensi dell’art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998. Nonostante l’ordinanza e le sollecitazioni dell’interessato, l’Amministrazione non aveva restituito la ricevuta della domanda di rinnovo né rilasciato un titolo provvisorio, impedendo in concreto l’esercizio dell’attività lavorativa. Il ricorrente ha quindi chiesto, ai sensi dell’art. 59 e degli artt. 112 e seguenti c.p.a., l’adozione delle misure attuative dell’ordinanza cautelare, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di un’indennità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza attuativa, ritenendo che la sospensione del diniego dovesse produrre effetti effettivi e sostanziali, consentendo allo straniero non solo la permanenza sul territorio nazionale ma anche lo svolgimento dell’attività lavorativa. Ha ordinato alla Questura di Firenze di dare piena e immediata esecuzione alla precedente ordinanza cautelare, mediante restituzione della ricevuta della domanda di rinnovo oppure, in alternativa, rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio per lavoro valido fino alla pubblicazione della sentenza di merito. È stato assegnato il termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. Per il caso di inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Firenze. L’istanza di fissazione dell’indennità di mora è stata respinta allo stato, in ragione della natura provvisoria della misura da eseguire. Le spese della fase, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998

    In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di novanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L’attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.

    La norma consente allo straniero che abbia presentato domanda di rinnovo, munito della relativa ricevuta e in presenza degli altri requisiti, di soggiornare legittimamente e lavorare temporaneamente anche nelle more della definizione della domanda. La sospensione giudiziale del diniego deve quindi essere attuata in modo da rendere concretamente esercitabile tale facoltà.

  • art. 55 c.p.a.

    La precedente ordinanza cautelare, adottata ai sensi dell’art. 55 c.p.a., aveva sospeso l’efficacia del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

  • art. 59 c.p.a.

    Consente al giudice di adottare le opportune misure attuative della tutela cautelare e di nominare, in caso di inerzia dell’Amministrazione, un commissario ad acta.

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Costituiscono il quadro normativo dell’esecuzione delle pronunce del giudice amministrativo, richiamato per assicurare l’attuazione effettiva dell’ordinanza cautelare.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere eseguita dall’Amministrazione in modo effettivo e sostanziale, non limitandosi alla mera sospensione formale dell’atto, ma ripristinando le condizioni giuridiche necessarie affinché lo straniero possa soggiornare e lavorare nelle more del giudizio di merito.
  • Quando la sospensione del diniego riporta lo straniero nella posizione di richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve restituire la ricevuta della domanda, ove idonea a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998, oppure rilasciare un titolo provvisorio equivalente per il periodo indicato dal giudice.
  • In caso di mancata attuazione di un’ordinanza cautelare, il giudice amministrativo può impartire specifiche misure esecutive, fissare un termine perentorio e nominare un commissario ad acta per il caso di inerzia dell’Amministrazione.
  • La fissazione di un’indennità di mora può essere negata allo stato quando la misura richiesta ha natura provvisoria e il giudice ritiene non ancora appropriata la determinazione dell’indennità.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.