Sentenza n. 889/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 96/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. II, n. 96/2023, nella parte in cui aveva confermato l'ordine di ripristino dell'area boschiva e delle piante contenuto nel provvedimento del 10 gennaio 2020
Esito
Favorevole al resistente (ente parco)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il provvedimento con cui era stato ordinato al proprietario di ripristinare lo stato dei luoghi relativamente a un'area ubicata nel Comune di Casorate Sempione, ricadente in zona G1 e soggetta a vincolo paesaggistico e alla disciplina del Piano territoriale di coordinamento del parco. Nel 2011 era stata accertata la trasformazione di un'area boscata di 1.410,57 mq mediante ripulitura della vegetazione, conservazione di alcune piante di alto fusto e successiva semina di prato inglese, allo scopo di ampliare il giardino pertinenziale dell'abitazione. Il provvedimento sanzionatorio contestava la trasformazione del bosco e la realizzazione della recinzione. Il TAR aveva annullato l'ordine relativo alla demolizione della recinzione, ma aveva ritenuto legittimo l'ordine di ripristino dell'area boschiva e delle piante. L'appellante ha censurato tale statuizione deducendo erronea motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 61, comma 13, della l.r. Lombardia n. 31/2008 ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. In particolare, ha sostenuto che la sanzione ripristinatoria fosse applicabile soltanto in caso di distruzione o danneggiamento e non per ogni trasformazione del bosco, negando inoltre che nel caso concreto vi fosse stata una trasformazione rilevante e sostenendo che il taglio fosse coperto dall'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 50, comma 7, della medesima legge regionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la legittimità dell'ordine di ripristino dell'area boschiva e delle piante. Ha ritenuto che la ripulitura della vegetazione, seguita dalla semina di prato inglese e dalla conservazione soltanto di alcune piante di alto fusto, avesse concretamente distrutto il precedente stato dei luoghi, sostituendo il bosco con una diversa sistemazione vegetale destinata ad ampliare il giardino pertinenziale. Tale condotta rientra quindi nella previsione dell'art. 61, comma 13, della l.r. Lombardia n. 31/2008, che impone il ripristino in caso di distruzione o danneggiamento. Il giudice ha escluso che si trattasse della mera trasformazione del bosco disciplinata dall'art. 43 della legge regionale, poiché il bosco non era più sussistente in seguito alla sua distruzione. Ha inoltre ritenuto che l'autorizzazione n. 2421/2009, relativa alla pulizia del sottobosco e al taglio delle piante martellate, morte o sradicate, non coprisse la rimozione del bosco per sostituirlo con una diversa vegetazione. Le spese sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in 3.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 61, comma 13, l.r. Lombardia n. 31/2008
Gli enti di cui al comma 12, in caso di distruzioni o danneggiamenti, intimano al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose danneggiate
La disposizione si applica quando l'intervento abbia concretamente distrutto il precedente stato dei luoghi boschivo, anche se formalmente qualificato come attività di trasformazione; la distruzione del bosco legittima l'ordine di ripristino.
art. 43, comma 2, l.r. Lombardia n. 31/2008
La disposizione è richiamata per la violazione relativa alla trasformazione del bosco; il giudice distingue tale fattispecie da quella, più grave, della distruzione del bosco non più esistente.
art. 50, comma 7, l.r. Lombardia n. 31/2008
L'autorizzazione prevista dalla norma può coprire la pulizia del sottobosco e il taglio delle piante martellate, morte o sradicate, ma non la rimozione del bosco finalizzata alla piantumazione dell'area con una diversa vegetazione.
d.lgs. 42/2004
Il provvedimento dà atto della sottoposizione dell'area al vincolo paesaggistico previsto per le aree protette; tale circostanza concorre al contesto normativo della tutela dell'area, senza costituire il nucleo specifico della ratio decidendi.
Massime di principio
- L'ordine di ripristino previsto dalla normativa regionale forestale per i casi di distruzione o danneggiamento è legittimo quando l'intervento abbia eliminato il precedente assetto boschivo e lo abbia sostituito con una diversa sistemazione del suolo e della vegetazione, anche se l'attività viene qualificata dal proprietario come mera trasformazione del bosco.
- La pulizia del sottobosco e il taglio di piante martellate, morte o sradicate autorizzati dalla normativa forestale non legittimano la rimozione integrale del bosco e la sua sostituzione con una diversa vegetazione destinata ad ampliare un giardino pertinenziale.
- Ai fini dell'applicazione della sanzione ripristinatoria, rileva la concreta modificazione irreversibile o sostanziale dello stato dei luoghi accertata dall'amministrazione, non la qualificazione formale attribuita dal privato all'intervento eseguito.
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