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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1023/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha chiesto il riconoscimento della circostanza attenuante comune "la lieve entità del fatto" in relazione al reato di rapina tentata (art. 628 c.p.), alla luce della declaratoria di parziale incostituzionalità della norma operata dalla Corte Costituzionale (sent. n. 86/2024) che ha ritenuto illegittima la parte dell'art. 628, secondo comma, che non prevedeva l'attenuante. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato de plano la richiesta ritenendo precluso ogni nuovo giudizio sul fatto per il passaggio in giudicato; la ricorrente ha impugnato sostenendo che, essendo il rapporto esecutivo ancora in corso, è ammissibile l'incidente di esecuzione e il giudice dell'esecuzione può valutare l'applicabilità della nuova attenuante e rideterminare il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Genova per un nuovo giudizio con instaurazione del contraddittorio, constatando la nullità del provvedimento impugnato perché adottato de plano senza fissare l'udienza ex art. 666 c.p.p. e perché il giudice dell'esecuzione ha svolto valutazioni di merito discrezionali che richiedevano il contraddittorio. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio secondo cui, se la declaratoria di illegittimità costituzionale introduce una nuova attenuante astratta e il rapporto esecutivo è ancora in corso, il giudice dell'esecuzione può valutare la sua applicabilità nei limiti del provvedimento di merito.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento esecutivo: l'istanza deve normalmente essere decisa con udienza in camera di consiglio con contraddittorio; il comma 2 consente la decisione de plano solo quando l'istanza è manifestamente infondata per difetto di condizioni di legge, cioè senza necessità di valutazione discrezionale. Nel caso di specie la decisione de plano è nulla perché non ricorreva manifesta infondatezza.

  • art. 628, secondo comma, cod. pen.

    la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità

    La declaratoria di parziale incostituzionalità ha riconosciuto che l'assenza dell'attenuante della lieve entità nella fattispecie configura profili di irragionevolezza costituzionale; ciò rende astrattamente applicabile una nuova attenuante che, se il rapporto esecutivo non è esaurito, può essere valutata in sede esecutiva mediante incidente di esecuzione.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Richiamato nella motivazione come disciplina della circostanza attenuante comune (la lieve entità del fatto); la sua verifica in sede esecutiva è possibile nei limiti e con le cautele già indicate dalla giurisprudenza, atteso che l'accertamento deve confrontarsi con le risultanze e gli apprezzamenti già operati nel giudizio di cognizione.

  • art. 30 legge n. 87/1953

    Norma richiamata nel ricorso (contenente disposizioni processuali/attuative), ma nel provvedimento di Cassazione non viene svolta una specifica interpretazione di dettaglio; è citata tra i riferimenti normativi invocati dal ricorrente.

  • Corte Cost. sent. n. 86 del 2024

    dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità per natura, mezzi, modalità o particolare tenuità del danno o del pericolo

    Ha creato una nuova possibilità astratta di applicare l'attenuante della lieve entità al reato di rapina; la Cassazione ne riconosce gli effetti nella sede esecutiva quando il rapporto esecutivo non sia esaurito, fermo restando il limite delle risultanze di merito.

Massime di principio

  • Se dopo una sentenza irrevocabile interviene una declaratoria di illegittimità costituzionale che introduce una nuova attenuante astrattamente applicabile, il condannato può proporre incidente di esecuzione per chiedere la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, purché il rapporto esecutivo non sia esaurito.
  • Il giudice dell'esecuzione può valutare la sussistenza della nuova circostanza attenuante in sede esecutiva, ma il suo accertamento deve svolgersi nei limiti delle risultanze e degli apprezzamenti già operati nel giudizio di cognizione e rispettando i vincoli imposti dalla sentenza di merito e dalla giurisprudenza sulla successione delle leggi penali nel tempo.
  • La decisione del giudice dell'esecuzione non può essere assunta de plano senza udienza salvo che l'istanza sia manifestamente infondata per difetto di condizioni di legge rilevabili ictu oculi; quando è necessaria una valutazione discrezionale o l'accertamento di fatti storici va fissata l'udienza ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
  • Il giudice dell'esecuzione, pur potendo incidere sul titolo esecutivo in favore del condannato, deve attenersi ai limiti posti dalla pronuncia di cognizione e non può creare contenuti predeterminati contrari ai principi sulla successione temporale delle norme penali.

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