Cassazione Penale, Sentenza n. 39948/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 707 c.p., sostenendo la violazione dell'art. 159, comma 2, c.p. In particolare ha dedotto che il reato era stato commesso il 24/07/2019 (ricadente nel periodo di vigenza della L. 103/2017) e che, per i reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019, trova applicazione la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. (testo introdotto dalla L. 103/2017). Ha argomentato che il "dies a quo" della sospensione coincide con il termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544 c.p.p. (termine scadente il 10/10/2023), che alla scadenza di tale termine la prescrizione quinquennale non era ancora maturata, e che quindi andava computato un periodo di sospensione (pari ad anni 1, mesi 4, giorni 23, dal 10/10/2023 al 05/03/2025) che posticipava la scadenza della prescrizione; inoltre, con la decisione di condanna in secondo grado si è attivata un'ulteriore sospensione prevista dall'art. 159, per cui il termine massimo di prescrizione non era ancora maturato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendo applicabile la disciplina di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla L. 103/2017 ai reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019. Ha rilevato che, poiché il reato è del 24/07/2019, il "dies a quo" della sospensione è il termine per il deposito della motivazione (10/10/2023) e che alla data di tale termine il termine prescrizionale quinquennale non era ancora decorso. Ha quindi computato la sospensione dal 10/10/2023 fino alla pronuncia della sentenza di appello del 05/03/2025 (anni 1, mesi 4, giorni 23) e ha considerato l'ulteriore sospensione attivata dalla decisione di condanna in secondo grado (mesi 6, giorni 26 dal 04/04/2025 al 30/10/2025), con una sospensione complessiva di anni 1, mesi 11, giorni 19, spostando la scadenza del termine massimo di prescrizione al 13/07/2026. In conseguenza di ciò ha annullato la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna per il giudizio.
Norme richiamate
art. 707 c.p.
Indica il reato oggetto del processo; la sentenza impugnata riguardava la declaratoria di estinzione per prescrizione di tale reato.
art. 159 c.p. (comma 2, testo introdotto dalla L. 103/2017)
La norma disciplina la sospensione del corso della prescrizione per i reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019: il corso della prescrizione resta sospeso dal termine previsto dall'art. 544 c.p.p. per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello, per un tempo comunque non superiore a 1 anno e 6 mesi. La Corte ha ritenuto applicabile questa sospensione al caso concreto e ha chiarito che la sospensione opera solo se, al "dies a quo", il termine prescrizionale non sia già interamente decorso.
art. 544 c.p.p.
Fissa il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado (termine che, ai sensi dell'art. 159 L. 103/2017, costituisce il "dies a quo" della sospensione della prescrizione).
L. 103/2017 (art. 1, co. 11 lett. b)
Ha introdotto la disciplina transitoria dell'art. 159 c.p. (sospensione della prescrizione per i reati commessi tra 03/08/2017 e 31/12/2019).
Sentenza Sezioni Unite n. 20989 del 12/12/2024
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021
Le Sezioni Unite hanno chiarito l'ambito temporale di applicazione della sospensione introdotta dalla L. 103/2017 e il principio che la sospensione richiede che al "dies a quo" non sia già intervenuta la prescrizione.
Massime di principio
- Per i reati commessi tra il 03/08/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla L. 103/2017; non può essere sostituita dalle norme successive con efficacia retroattiva.
- Il "dies a quo" della sospensione prevista dalla L. 103/2017 è il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado previsto dall'art. 544 c.p.p.; la sospensione opera solo se, a quella data, il termine prescrizionale non sia già interamente decorso.
- Nella valutazione della prescrizione occorre computare tutte le sospensioni previste dalla legge (es. sospensione dalla motivazione, sospensione conseguente a decisioni di grado successivo) per stabilire la data effettiva di estinzione del reato.
- Se la corte di merito dichiara la prescrizione, il ricorrente (pubblico ministero o parte civile) può far valere in Cassazione la corretta interpretazione e il corretto calcolo delle sospensioni previste dalla normativa transitoria per ottenere la riforma della decisione.
- In ogni caso concreto è fondamentale determinare con precisione le date rilevanti (data del reato, data della sentenza di primo grado, termine legale per il deposito della motivazione, date delle decisioni di grado successivo) e verificare se, alla data del "dies a quo", il termine prescrizionale fosse già corso per intero.
- Le modifiche legislative successive (es. L. n. 3/2019, L. n. 134/2021) non si applicano automaticamente con efficacia retroattiva se le Sezioni Unite hanno affermato l'operatività della disciplina previgente per i reati commessi nel periodo di vigenza di quella disciplina.
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