Sentenza n. 3725/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento – previa sospensiva - della determina n. 225 del 27.2.2026 con cui il ricorrente, in modifica della precedente determina 216/2026, è stato sospeso dal servizio per la durata di anni 1; - di ogni altro atto precedente susseguente e comunque connesso e, in particolare, del provvedimento del 27.2.2026 con cui il Segretario Generale ha chiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord chiarimenti in merito all’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa a carico del ricorrente n.26.26 dal GIP del Tribunale di Napoli Nordi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale che, revocata una precedente disposizione di mutamento del profilo professionale, ha sospeso il dipendente dal servizio per un anno in conformità a un'ordinanza cautelare penale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente ha impugnato, anche in via cautelare, la determina con cui il Comune di Caivano, preso atto dell'ordinanza cautelare del GIP del Tribunale di Napoli Nord che disponeva la sospensione dalla qualifica di pubblico ufficiale e dei successivi chiarimenti sulla portata della misura, ha revocato la precedente determina relativa al solo mutamento del profilo professionale e ha disposto la sospensione dal servizio per la durata di un anno. Sono stati impugnati anche gli atti connessi, tra cui la richiesta del Segretario generale alla Procura della Repubblica di chiarimenti sull'ordinanza penale. Dal testo non risultano specifici vizi di legittimità dedotti oltre alla contestazione dell'atto comunale e alla richiesta di annullamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la determina impugnata costituisca un atto di gestione del rapporto di lavoro privatizzato e non un esercizio di potestà amministrativa autoritativa. Ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. 165/2001, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni spettano al giudice ordinario, salvo le procedure concorsuali per l'assunzione e i rapporti di lavoro non privatizzati. L'atto comunale è stato inoltre qualificato come doverosa riproduzione del contenuto dell'ordinanza cautelare penale. Il giudizio può essere riassunto davanti all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni esaminate.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 165/2001
L'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 prevede ... che sono devolute al G.O., in funzione di Giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni ... ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4.
Le controversie relative agli atti di gestione dei rapporti di lavoro pubblico privatizzato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario; il giudice amministrativo conserva giurisdizione sulle procedure concorsuali per l'assunzione e sui rapporti di lavoro non privatizzati.
art. 11 c.p.a.
Il giudizio potrà essere riassunto con le modalità ed entro i termini di cui all’art. 11 c.p.a.
La controversia dichiarata appartenente alla giurisdizione ordinaria può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione secondo le modalità e i termini previsti dalla norma.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, le controversie concernenti atti di gestione del rapporto di lavoro spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando l'atto sia adottato da un'amministrazione pubblica e incida sullo status o sulle mansioni del dipendente.
- La giurisdizione amministrativa in materia di pubblico impiego resta limitata alle procedure concorsuali per l'assunzione e, in giurisdizione esclusiva, ai rapporti di lavoro non privatizzati, oltre agli eventuali atti di macro-organizzazione presupposti agli atti di gestione.
- Quando l'amministrazione adotta un provvedimento meramente riproduttivo di una misura cautelare penale incidente sul rapporto di lavoro, la controversia sull'atto amministrativo conseguente resta devoluta al giudice ordinario se riguarda la gestione del rapporto di lavoro privatizzato.
- La dichiarazione di difetto di giurisdizione consente la riassunzione della controversia davanti al giudice ordinario secondo le modalità e i termini dell'art. 11 c.p.a.
Come è indicizzato
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