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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32710/2024 del 20/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di L'Aquila che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il ricorrente, ritenuto elemento apicale del gruppo "Brigate Tulkarem" collegato alle "Brigate dei Martiri di Al Aqsa". Il ricorso deduce (i) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 270-bis c.p., contestando la qualificazione del gruppo come associazione terroristica (criticando la valorizzazione della "black list" UE senza verifica concreta delle attività), (ii) insufficienza della gravità indiziaria rispetto alla finalità terroristica e alla direzione degli attacchi (militari vs civili), (iii) errata interpretazione di intercettazioni, video e frasi contestate, (iv) assenza del requisito del colpire "uno Stato estero" per le condotte svolte in territori della Cisgiordania occupata, e (v) carenza di elementi per ritenere Irar partecipante all'associazione (mancanza di contributo riconoscibile e rapporti con altri affiliati oltre Yaeesh).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato che l'inserimento di un'organizzazione nella "black list" UE ha valore indiziario ma non presuntivo assoluto e va valutato congiuntamente ad altri elementi. Ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria rispetto a Yaeesh (pianificazione di attentato ad Avnei Hefetz, intercettazioni che indicano intento a colpire "dove c'è molta gente", disponibilità di armi e finalità propagandistiche), e ha affermato che atti violenti diretti a intimidire la popolazione civile in territori anche illegittimamente occupati possono configurare atti con finalità di terrorismo ai sensi dell'art. 270-bis c.p. (comma 3) e dell'art. 270-sexies. Tuttavia, ha ritenuto che gli elementi probatori nei confronti di Irar siano insufficienti a sostenere la stessa conclusione: manca prova che Irar fosse riconosciuto come membro dell'associazione e che abbia fornito un contributo concreto e riconoscibile (scambi prevalentemente con Yaeesh, arma risultata softair, assenza di ruolo nella pianificazione dell'attentato). La Corte ha quindi disposto il riesame della posizione di Irar da parte del Tribunale del riesame, chiedendo che vengano individuati elementi dotati della necessaria gravità indiziaria per confermare la custodia cautelare.

Norme richiamate

  • art. 270-bis cod. pen.

    «ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un'organismo internazionale»

    La Corte interpreta la norma includendo anche atti compiuti in territori occupati che colpiscono la popolazione di uno Stato estero: la qualifica di "Stato estero" rileva a prescindere dall'ambito meramente territoriale, poiché l'effetto intimidatorio sulla popolazione lesa integra la tutela dello Stato.

  • art. 270-sexies cod. pen.

    Fornisce la definizione di condotte con finalità di terrorismo richiamando strumenti internazionali; la Corte lo usa per valutare la natura terroristica anche in contesti bellici quando le azioni sono destinate a coinvolgere civili e ad intimidire la popolazione.

  • Regolamento UE n. 2023/1505 (20/07/2023)

    L'inclusione di un gruppo nella "black list" europea ha rilievo indiziario ma non produce inversione automatica dell'onere della prova; va valutata unitamente ad altri elementi probatori concreti.

  • Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 18/12/1999), ratificata con legge 14/01/2003 n.7

    art. 2, lett. b) (nella motivazione richiamato): definisce come terrorismo tra l'altro gli atti diretti a causare morte o gravi lesioni a civili quando la finalità è intimidire una popolazione o costringere un governo

    La Corte la utilizza per sostenere che anche atti avvenuti in contesti bellici o in territori occupati possono essere atti terroristici se mirano a intimidire la popolazione civile.

  • Risoluzione ONU n. 242 del 1967

    Richiamata nella motivazione per sottolineare lo status internazionale dei territori palestinesi occupati e le conseguenti implicazioni in ordine alle tesi difensive sulla legittimità della resistenza armata.

Massime di principio

  • L'inserimento di un gruppo in elenchi internazionali/UE costituisce un elemento indiziario rilevante ma non determinante: occorre sempre una valutazione complessiva e concreta delle attività svolte.
  • Atti di violenza compiuti in territori occupati possono integrare il reato di terrorismo se, per natura o contesto, mirano a intimidire la popolazione civile o a causare gravi danni alla sua incolumità; il luogo materialmente occupato non esclude automaticamente la rilevanza penale sotto il profilo terroristico.
  • Per ritenere la partecipazione ad un'associazione terroristica non è sufficiente l'adesione ideologica, la condivisione di contenuti propagandistici o la mera frequentazione di affiliati: è necessario dimostrare un contributo concreto e riconoscibile e la consapevolezza della appartenenza da parte del gruppo.
  • Intercettazioni e materiali multimediali vanno valutati nel loro contesto complessivo: frasi ambigue o interpretabili in più sensi non possono, se isolate, fondare una custodia cautelare senza altri elementi convergenti.
  • Nel caso di misure cautelari, il giudice deve verificare la gravità indiziaria specifica per ciascun indagato; la prova forte nei confronti di un promotore o capo non comporta automaticamente la stessa conclusione per conviventi/contatti se mancano elementi diretti che attestino il loro ruolo e contributo.

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