Ordinanza n. 2142/2026 - Catania, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 4928 del 7 settembre 2018 del Tribunale di Catania dichiarato definitivamente esecutivo il 23 novembre 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo, già oggetto di sentenza di ottemperanza, con contestazione della quantificazione degli interessi durante e dopo la procedura di dissesto
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza relativo al decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, il commissario ad acta ha chiesto chiarimenti sulla spettanza e sulla quantificazione degli interessi dovuti al creditore. Il credito, pari alla sorte capitale di euro 21.886, oltre interessi e spese, era stato ammesso alla massa passiva del dissesto del Comune per complessivi euro 24.756,50. Dopo l'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, il commissario ha ritenuto non dovuti gli interessi per il periodo compreso tra la dichiarazione di dissesto e l'approvazione del rendiconto, prospettando invece il riconoscimento degli interessi al tasso legale successivamente al rendiconto. Il creditore ha sostenuto che gli interessi maturati durante il dissesto, pur temporaneamente sospesi quanto alla riscossione, dovessero essere corrisposti dopo la chiusura della procedura secondo il titolo giudiziale e il regime proprio del rapporto; ha inoltre dedotto l'inapplicabilità retroattiva della novella introdotta dalla legge n. 199/2025 e la prevalenza del giudicato.
La decisione
Il TAR ha fornito chiarimenti al commissario ad acta. Ha interpretato l'art. 248, comma 4, TUEL come fonte di una sospensione temporanea degli accessori del credito, interessi e rivalutazione monetaria, dalla deliberazione del dissesto fino all'approvazione del rendiconto ex art. 256 TUEL. La sospensione è funzionale alla determinazione della massa passiva e alla par condicio creditorum, ma non comporta la definitiva estinzione degli accessori. Dopo la chiusura del dissesto e il ritorno in bonis dell'ente, il creditore può pretendere interessi e rivalutazione anche per il periodo di dissesto, secondo il regime proprio del rapporto. La novella dell'art. 1, comma 665, legge n. 199/2025 non ha modificato tale principio: ha precisato soltanto che, per gli interessi maturati successivamente al rendiconto sui crediti residui della gestione commissariale, si applica il tasso legale pro tempore vigente. Poiché la modifica opera dal 1° gennaio 2026, il commissario dovrà riconoscere gli interessi secondo il regime proprio del rapporto fino al 31 dicembre 2025, incluso il periodo di dissesto, e applicare il tasso legale dal 1° gennaio 2026. È stato assegnato al commissario ad acta un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per completare il mandato.
Norme richiamate
art. 248, comma 4, d.lgs. 267/2000
durante il periodo di dissesto i debiti insoluti non producono interessi, né sono soggetti a rivalutazione
La disposizione introduce una sospensione temporanea degli accessori del credito dalla deliberazione del dissesto fino all'approvazione del rendiconto; gli interessi continuano tuttavia a maturare secondo il regime proprio del rapporto e possono essere richiesti dopo la chiusura del dissesto.
art. 256 d.lgs. 267/2000
Individua il rendiconto della gestione liquidatoria la cui approvazione segna la conclusione del periodo di sospensione degli accessori.
art. 1, comma 665, legge n. 199/2025
la misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto... applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente
La novella, efficace dal 1° gennaio 2026, stabilisce il tasso legale per gli interessi successivi al rendiconto, senza incidere sugli interessi maturati anteriormente, compresi quelli relativi al periodo di dissesto.
art. 99 c.p.a.
Richiamato dal creditore in relazione al principio secondo cui le sopravvenienze normative successive al giudicato possono incidere sui rapporti durevoli soltanto per la fase successiva.
Massime di principio
- Il divieto previsto dall'art. 248, comma 4, TUEL per gli interessi e la rivalutazione sui debiti dell'ente in dissesto opera come sospensione temporanea degli accessori, dalla dichiarazione di dissesto fino all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, e non come definitiva perdita del diritto agli accessori.
- Dopo la chiusura della procedura di dissesto e il ritorno in bonis dell'ente locale, il creditore può pretendere gli interessi e la rivalutazione monetaria maturati anche durante il periodo di dissesto, secondo il regime proprio del rapporto obbligatorio.
- La novella che fissa al tasso legale gli interessi maturati dopo l'approvazione del rendiconto sui crediti residui della gestione commissariale opera dal 1° gennaio 2026 e non modifica il regime degli interessi maturati anteriormente a tale data.
- Per gli interessi maturati dopo il rendiconto e dal 1° gennaio 2026 sui crediti residui della gestione commissariale deve essere applicato il tasso legale pro tempore vigente.
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