Ordinanza n. 5807/2026 - Roma, Sezione 4
per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dalla p.a. sulla istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti asilo
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura e dal Ministero dell'Interno sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo. Il Ministero ha rappresentato che la vicenda era già stata definita con una precedente sentenza del medesimo Tribunale e che, comunque, le pretese della ricorrente erano state integralmente soddisfatte. Il Collegio ha rilevato d'ufficio possibili profili di inammissibilità per violazione del divieto di bis in idem e per carenza di interesse alla decisione, senza definire in questa fase la controversia nel merito.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente il ricorso. Rilevate d'ufficio le possibili questioni del divieto di bis in idem e della sopravvenuta carenza di interesse, ha assegnato alle parti dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla sua notificazione se anteriore, per depositare memorie ai sensi dell'articolo 73, comma 3, c.p.a. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 15 aprile 2026 per la prosecuzione della trattazione. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio, assegnando un termine per il contraddittorio prima della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d'ufficio possibili cause di inammissibilità o di carenza di interesse, deve consentire alle parti di interloquire assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima di definire il giudizio.
- La deduzione che la medesima vicenda sia già stata definita con una precedente pronuncia e che le pretese siano state integralmente soddisfatte può imporre una verifica d'ufficio, rispettivamente, del divieto di bis in idem e della permanenza dell'interesse alla decisione; tali questioni non determinano però l'esito del giudizio finché il contraddittorio non sia stato instaurato.
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