Cassazione Penale, Ordinanza n. 35272/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Genova. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione per mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In fatto, la sentenza impugnata aveva ritenuto ostativa alla tenue offensività la condotta dell'imputato, consistita nella simulazione di aver detenuto un'arma, circostanza che aveva provocato stress nella persona offesa e il pericolo di una sua reazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che il giudice di appello aveva adeguatamente motivato sul diniego dell'art. 131-bis c.p., evidenziando la simulazione della detenzione di un'arma e le conseguenze intimidatorie sulla persona offesa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta abbia determinato stress alla persona offesa e il pericolo di una sua reazione, sicché il giudice d'appello può negare la causa di non punibilità con motivazione adeguata sul punto.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione concreta dell'offensività della condotta; essa può essere esclusa quando il fatto, pur non gravemente lesivo in astratto, abbia prodotto conseguenze apprezzabili sulla vittima o abbia accresciuto il rischio di reazioni pericolose.
- In cassazione, la censura sul diniego dell'art. 131-bis c.p. è infondata quando il giudice di merito abbia esplicitato le ragioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità, poiché non basta una mera diversa lettura del fatto per integrare vizio motivazionale.
- La simulazione della disponibilità o detenzione di un'arma può costituire elemento ostativo al giudizio di particolare tenuità se abbia inciso sulla serenità della persona offesa e sulla dinamica concreta del fatto.
Come è indicizzato
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