Cassazione Penale, Ordinanza n. 01572/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, sul rilievo che non potevano escludersi profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze del 29/02/2024 deducendo, con un primo motivo, vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; con un secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché mirava a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e a prospettare un travisamento del fatto, con richiesta di rilettura del materiale probatorio preclusa al giudice di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la Corte di appello aveva motivato in modo congruo e non manifestamente illogico il diniego della pena sostitutiva, valorizzando in senso ostativo un precedente specifico del 2017 e ritenendo non idonea in concreto la sanzione sostitutiva ai fini rieducativi, ai sensi dell'art. 58 L. 689/1981, in relazione ai criteri dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
I criteri di commisurazione della pena possono fondare, se correttamente applicati e motivati, la valutazione ostativa alla concessione di una pena sostitutiva.
art. 58 L. 689/1981
L'accertamento delle condizioni per la sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva è un accertamento di fatto, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
art. 53 L. 689/1981
La sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive presuppone la verifica delle condizioni previste dalla legge.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito, né dedurre un generico travisamento del fatto per ottenere una nuova lettura delle prove.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti del controllo di logicità e completezza della motivazione, non per sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa ricostruzione dei fatti.
- La decisione sulla concedibilità di una pena sostitutiva appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o giuridicamente errata.
- Un precedente specifico sfavorevole dell'imputato può legittimamente essere valorizzato come indice ostativo alla concessione di una sanzione sostitutiva quando il giudice spieghi perché esso escluda l'efficacia rieducativa della misura richiesta.
Come è indicizzato
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