Cassazione Penale, Sentenza n. 10914/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/07/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dall'interessato avverso il rigetto, con ordinanza del 25/05/2022, dell'istanza di riabilitazione (ex art. 178 c.p.). Il Tribunale aveva ritenuto l'opposizione tardiva (oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 667, comma 4 c.p.p.), indicando un deposito in data 30/03/2023. Il ricorrente ha invece dimostrato di avere inviato tempestivamente l'opposizione via PEC il 28/06/2022, producendo ricevute di accettazione e consegna, e ha censurato l'omessa valutazione di tale documentazione da parte del Tribunale, con conseguente vizio procedurale e violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Ha accertato che l'opposizione era stata effettivamente inviata e consegnata tramite PEC il 28/06/2022 entro il termine di quindici giorni previsto dall'art. 667, comma 4 c.p.p., e che il Tribunale non aveva considerato quel deposito ma si era basato su un successivo reinoltro del 30/03/2023, omettendo di valutare le difese e la documentazione prodotta. La Corte ha qualificato la decisione impugnata come affetta da nullità assoluta per violazione del contraddittorio e ha disposto l'annullamento con rinvio conformemente al principio di diritto richiamato.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di quindici giorni per proporre opposizione avverso l'ordinanza che decide sull'istanza di riabilitazione; qui rilevante per la tempestività del deposito via PEC.
art. 178 cod. pen.
Riferimento normativo alla disciplina della riabilitazione (materia dell'istanza oggetto del provvedimento impugnato).
decreto-legge 28/10/2020, n. 137, art. 24, comma 4, convertito con legge 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata in relazione all'individuazione dell'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario destinato ai depositi telematici e alla validità dei depositi via PEC presso gli uffici giudiziari.
art. 623, comma 1, lett. b) e art. 604, comma 4, cod. proc. pen.
Combinato disposto richiamato per giustificare l'annullamento con rinvio quando è accertata una causa di nullità che incide sul contraddittorio (applicazione della regola sull'annullamento e rinvio).
art. 179 cod. proc. pen.
Disciplina la nullità assoluta; richiamato come fondamento della decisione di annullamento per violazione del contraddittorio.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Giurisprudenza che consente l'esame della documentazione prodotta in cassazione quando il vizio dedotto è di natura processuale (uso nel presente ricorso per valutare le prove di deposito PEC).
Sez. 1, n. 14569 del 21/12/2021, Rv. 283306
Principio di diritto secondo cui, quando il provvedimento impugnato è affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, la Cassazione deve disporre l'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- La tempestività di un deposito telematico si prova con le ricevute PEC di accettazione e di avvenuta consegna: la data di consegna alla casella dell'ufficio destinatario è quella rilevante ai fini dei termini processuali.
- Il giudice non può emettere provvedimenti ignorando atti documentati come regolarmente pervenuti; l'omissione di valutare tali atti può integrare nullità assoluta per violazione del contraddittorio.
- In presenza di nullità assoluta che ha inciso sul contraddittorio la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, senza decidere nel merito della questione sostanziale.
- Quando si deducono vizi processuali relativi a depositi telematici, è opportuno allegare subito le ricevute PEC (accettazione e consegna) e indicare chiaramente l'indirizzo PEC dell'ufficio destinatario per evitare contestazioni sulla ricezione.
- Il giudice di legittimità può, nei ricorsi per vizi procedurali, esaminare la documentazione nuova purché atta a provare il vizio dedotto (es. prova del tempestivo invio tramite PEC).
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