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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10914/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 05/07/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dall'interessato avverso il rigetto, con ordinanza del 25/05/2022, dell'istanza di riabilitazione (ex art. 178 c.p.). Il Tribunale aveva ritenuto l'opposizione tardiva (oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 667, comma 4 c.p.p.), indicando un deposito in data 30/03/2023. Il ricorrente ha invece dimostrato di avere inviato tempestivamente l'opposizione via PEC il 28/06/2022, producendo ricevute di accettazione e consegna, e ha censurato l'omessa valutazione di tale documentazione da parte del Tribunale, con conseguente vizio procedurale e violazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Ha accertato che l'opposizione era stata effettivamente inviata e consegnata tramite PEC il 28/06/2022 entro il termine di quindici giorni previsto dall'art. 667, comma 4 c.p.p., e che il Tribunale non aveva considerato quel deposito ma si era basato su un successivo reinoltro del 30/03/2023, omettendo di valutare le difese e la documentazione prodotta. La Corte ha qualificato la decisione impugnata come affetta da nullità assoluta per violazione del contraddittorio e ha disposto l'annullamento con rinvio conformemente al principio di diritto richiamato.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di quindici giorni per proporre opposizione avverso l'ordinanza che decide sull'istanza di riabilitazione; qui rilevante per la tempestività del deposito via PEC.

  • art. 178 cod. pen.

    Riferimento normativo alla disciplina della riabilitazione (materia dell'istanza oggetto del provvedimento impugnato).

  • decreto-legge 28/10/2020, n. 137, art. 24, comma 4, convertito con legge 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata in relazione all'individuazione dell'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario destinato ai depositi telematici e alla validità dei depositi via PEC presso gli uffici giudiziari.

  • art. 623, comma 1, lett. b) e art. 604, comma 4, cod. proc. pen.

    Combinato disposto richiamato per giustificare l'annullamento con rinvio quando è accertata una causa di nullità che incide sul contraddittorio (applicazione della regola sull'annullamento e rinvio).

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Disciplina la nullità assoluta; richiamato come fondamento della decisione di annullamento per violazione del contraddittorio.

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)

    Giurisprudenza che consente l'esame della documentazione prodotta in cassazione quando il vizio dedotto è di natura processuale (uso nel presente ricorso per valutare le prove di deposito PEC).

  • Sez. 1, n. 14569 del 21/12/2021, Rv. 283306

    Principio di diritto secondo cui, quando il provvedimento impugnato è affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, la Cassazione deve disporre l'annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • La tempestività di un deposito telematico si prova con le ricevute PEC di accettazione e di avvenuta consegna: la data di consegna alla casella dell'ufficio destinatario è quella rilevante ai fini dei termini processuali.
  • Il giudice non può emettere provvedimenti ignorando atti documentati come regolarmente pervenuti; l'omissione di valutare tali atti può integrare nullità assoluta per violazione del contraddittorio.
  • In presenza di nullità assoluta che ha inciso sul contraddittorio la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, senza decidere nel merito della questione sostanziale.
  • Quando si deducono vizi processuali relativi a depositi telematici, è opportuno allegare subito le ricevute PEC (accettazione e consegna) e indicare chiaramente l'indirizzo PEC dell'ufficio destinatario per evitare contestazioni sulla ricezione.
  • Il giudice di legittimità può, nei ricorsi per vizi procedurali, esaminare la documentazione nuova purché atta a provare il vizio dedotto (es. prova del tempestivo invio tramite PEC).

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