Sentenza n. 5512/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza delle sentenze n. 5717 del 2025 e n. 829 del 2026 rese dal T.A.R. Campania, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione delle sentenze del TAR Campania n. 5717 del 2025 e n. 829 del 2026, che avevano disposto il pagamento in favore del ricorrente di complessivi € 1.800,00, oltre accessori, per spese legali distratte
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che le due sentenze, non impugnate e passate in giudicato, erano state notificate alle amministrazioni il 29 settembre 2025 e il 5 febbraio 2026, e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. Ha chiesto il pagamento delle somme dovute, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il ricorso cumulava le pretese derivanti da due distinti titoli giudiziali nei confronti delle medesime amministrazioni debitrici.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo in ottemperanza, poiché proposto da un unico creditore contro le medesime amministrazioni e diretto al pagamento di somme di denaro, pur in forza di titoli giudiziali distinti. Nel merito, ha accolto il ricorso: la mancata impugnazione delle sentenze risultava attestata e il termine di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha ordinato alle amministrazioni di pagare integralmente le spettanze entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il titolare della DGOSV del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega; il commissario dovrà eseguire il giudicato entro gli ulteriori 60 giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura del ricorrente, dell'inutile scadenza del termine assegnato alle amministrazioni. Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo provvedimento; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo, non dal deposito della relazione. Le amministrazioni sono state condannate in solido a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato. Non è stata disposta la distrazione delle spese di questo giudizio, poiché il ricorrente si è difeso in proprio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel merito, sussistono i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione delle sentenze, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile e fondato quando il titolo giudiziale non sia stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei giudicati di condanna pecuniaria.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Nel merito, sussistono i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione delle sentenze, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni, unitamente alla mancata impugnazione del titolo giudiziale, consente di procedere in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme riconosciute.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
In caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui sopra, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
In caso di persistente inerzia, l'esecuzione sostitutiva è affidata al titolare della DGOSV, che può delegare un funzionario della stessa amministrazione e deve completare gli atti esecutivi entro il termine assegnato dal giudice.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Al riguardo, occorre dare atto che il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con apposito provvedimento ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.
Il termine per presentare la parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza è ammissibile il ricorso cumulativo proposto da un unico creditore contro la medesima amministrazione debitrice per ottenere il pagamento di somme dovute in forza di distinti titoli giudiziali.
- Per procedere in ottemperanza a una condanna pecuniaria rilevano la mancata impugnazione del titolo, attestata in giudizio, e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Accertato l'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento dell'amministrazione e nominare un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva, stabilendone il termine operativo e l'eventuale facoltà di delega.
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