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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28505/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un provvedimento cautelare personale: il Tribunale del riesame aveva confermato il diniego di sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. Il ricorrente contestava tale decisione con tre motivi. Primo: violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale escluso la sussistenza di elementi nuovi idonei a giustificare l’attenuazione del regime cautelare, nonostante in primo grado fosse intervenuta condanna solo per il reato associativo e assoluzione per i reati fine e per la detenzione di armi. Secondo: violazione degli artt. 274 e 299 c.p.p. per omessa motivazione sul tempo trascorso dalla commissione dei fatti, che avrebbe dovuto essere valutato insieme alla rideterminazione delle condotte ascritte. Terzo: violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, per la ritenuta inidoneità degli arresti domiciliari, sostenendosi che il ruolo del ricorrente nel sodalizio era peculiare e che, senza libertà di movimento, non avrebbe potuto reiterare condotte analoghe.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che il Tribunale aveva motivato in modo adeguato sulla permanenza delle esigenze cautelari, valorizzando la condanna, sia pure non definitiva, per partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico, la stabile inserzione del ricorrente nel settore e la sua professionalità criminale. Ha inoltre evidenziato che, trattandosi di reato associativo, operava la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui all’art. 275 c.p.p., non superata da elementi concreti, né dalla dedotta assenza di un vincolo di stabilità tipico dell’associazione mafiosa. Anche il terzo motivo è stato ritenuto aspecifico, poiché il Tribunale aveva spiegato che l’attività illecita poteva proseguire anche senza libertà di movimento e che la disarticolazione del contesto associativo era già stata valutata in sede applicativa della misura ed era coperta da giudicato cautelare. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato come originaria imputazione per reati in materia di stupefacenti, poi non oggetto della condanna definitiva di primo grado indicata nel testo

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    considerato il reato associativo per stupefacenti rispetto al quale il Tribunale ha ritenuto persistenti le esigenze cautelari e applicabile la presunzione cautelare

  • art. 1 l. n. 895 del 1967

    richiamato come contestazione originaria relativa a detenzione illegale di armi, poi esclusa all’esito del primo grado

  • art. 2 l. n. 895 del 1967

    richiamato come contestazione originaria relativa a detenzione illegale di armi, poi esclusa all’esito del primo grado

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato in relazione ai presupposti delle esigenze cautelari e alla loro attualità

  • art. 275 c.p.p.

    applicato nel senso della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per il reato associativo, presunzione non superata da elementi concreti

  • art. 299 c.p.p.

    richiamato con riferimento alla richiesta di sostituzione della misura cautelare e alla valutazione dell’eventuale attenuazione del regime cautelare

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    normativa di riferimento per i reati di stupefacenti oggetto di originaria imputazione e della confermata partecipazione associativa

Massime di principio

  • In sede di riesame o di revoca/sostituzione della misura cautelare, la sopravvenuta definizione del giudizio di merito con assoluzione parziale non impone automaticamente l’attenuazione della misura, se residua una condanna per un fatto associativo che, per le sue modalità, dimostri stabile inserimento nel contesto criminale.
  • La valutazione sulla permanenza delle esigenze cautelari può legittimamente fondarsi sulla natura della partecipazione associativa, sulla professionalità criminale e sulla capacità di mantenere contatti funzionali all’attività illecita, anche quando il tempo trascorso dal fatto sia significativo.
  • La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere prevista per determinate ipotesi associative resta operante finché non siano allegati e specificati elementi concreti idonei a dimostrare l’effettiva rescissione del legame criminoso o la concreta inidoneità della misura più gravosa.
  • La censura in cassazione sulla motivazione cautelare deve essere specifica: non basta affermare in astratto differenze tra tipi di associazione o richiamare genericamente la riduzione delle imputazioni, se non si confronta realmente la motivazione del provvedimento impugnato e non si indica quale fatto decisivo sia stato trascurato.
  • Ai fini della scelta tra carcere e arresti domiciliari, è legittimo ritenere insufficiente la misura domiciliare quando l’attività criminosa possa essere agevolmente proseguita mediante contatti con fornitori o sodali, anche senza piena libertà di movimento fisico.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariSpaccioImpugnazioni
RamiMisure cautelariStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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