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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12485/2025 del 11/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da un soggetto che aveva assunto la carica di amministratore unico di una società poi fallita. Egli sosteneva di essere stato indotto ad accettare l'incarico da asserite false rappresentazioni della società controllante e di alcuni suoi esponenti: in particolare, gli sarebbe stato prospettato che la controllante avrebbe acquistato l'intero capitale della società e immesso 1,5 milioni di euro nelle casse sociali per ripianare un debito verso un terzo finanziatore. Deduceva inoltre che, dopo il mancato adempimento di tali impegni e la risoluzione del concordato/accordo di ristrutturazione, il fallimento della società amministrata gli aveva causato ulteriori danni, anche perché gli era stata attribuita la sottoscrizione di verbali non veritieri e la mancata consegna della contabilità al curatore. Chiedeva quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali contro la società controllante, alcuni amministratori/esponenti, la professionista coinvolta nella vicenda e gli assicuratori. I motivi di ricorso per cassazione erano sette: (1) omessa pronuncia sulla responsabilità risarcitoria dei convenuti; (2) vizio di motivazione per mancata valutazione delle condotte degli appellati ai fini del dolo determinante; (3) violazione dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello attribuito rilievo alla condotta negligente del ricorrente; (4) violazione degli artt. 2043 e 2395 c.c., dell'art. 1227, comma 2, c.c. e dell'art. 41 c.p. per avere attribuito efficienza causale autonoma alla condotta del ricorrente; (5) violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per la mancata considerazione delle condotte contestate alla professionista; (6) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita introduzione d'ufficio del tema dell'interesse del ricorrente a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento; (7) violazione degli artt. 303 e 293 c.p.c. e omessa pronuncia sulle spese, per la partecipazione difensiva dell'assicuratrice rimasta contumace dopo la riassunzione e per la liquidazione delle spese di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o infondati, osservando che la Corte territoriale aveva posto a base della decisione l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del ricorrente nella produzione del danno, con esclusione del nesso causale rispetto alle condotte imputate agli altri convenuti; ha inoltre ritenuto rilevabile d'ufficio l'eccezione/valutazione ex art. 1227, comma 1, c.c. e ha confermato la possibilità per la parte già costituita di svolgere attività difensiva dopo la riassunzione, nonostante la mancata revoca della contumacia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello si fondasse su una ratio decidendi chiara: il danno lamentato era causalmente imputabile in via esclusiva alla condotta del ricorrente, il quale aveva svolto un ruolo gestorio meramente formale e non aveva acquisito la contabilità della società amministrata. Di conseguenza, tutte le censure che miravano a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio o a spostare il nesso causale sulle condotte dei convenuti sono state dichiarate inammissibili perché estranee alla ratio o volte a ottenere una nuova valutazione del merito. È stata inoltre esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del ricorrente era funzionale al rigetto della domanda. Quanto alla questione processuale sulla comparsa conclusionale dell'assicuratrice, la Corte ha affermato che la mancata revoca della contumacia non impedisce il compimento degli atti successivi alla riassunzione. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di legittimità ai controricorrenti e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice accerta fatti e profili causali necessari a decidere nel senso del rigetto della domanda; inoltre non vi è omessa pronuncia se la ratio decidendi esclude in radice la rilevanza causale delle condotte dedotte.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se davvero apparente o inesistente; non è sufficiente un dissenso sulla valutazione delle prove.

  • art. 1227 c.c.

    La Corte richiama il primo comma come eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio; la riduzione/esclusione del danno discende dall'accertata incidenza causale della condotta del danneggiato.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana richiede prova del fatto illecito, del danno e del nesso causale; nel caso di specie il nesso causale con le condotte dei convenuti è stato escluso.

  • art. 2395 c.c.

    L'azione del socio o del terzo contro gli amministratori presuppone un danno diretto e causalmente riconducibile alla loro condotta; qui tale collegamento è stato escluso.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato dal ricorrente sul nesso causale, ma la Corte non vi ha ravvisato utilità decisiva, poiché il giudice di merito aveva accertato in fatto l'esclusiva efficienza causale della condotta del ricorrente.

  • art. 18 l.f.

    Richiamato in relazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; la Corte ha considerato l'interesse a proporre il reclamo come elemento processuale accertabile d'ufficio.

  • art. 303 c.p.c.

    La mancata revoca della contumacia, dopo l'interruzione e la riassunzione, non impedisce alla parte di svolgere attività difensiva successiva.

  • art. 293 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla riassunzione, ma non ha condotto a nullità della difesa svolta dalla parte riassunta.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Sussistendone i presupposti, va versato l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove: le censure sono inammissibili se mirano solo a sostituire una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito.
  • L'omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza impugnata contiene una ratio decidendi che, escludendo il nesso causale tra i fatti allegati e il danno, rende logicamente assorbite le singole domande o censure sui diversi convenuti.
  • L'accertamento dell'esclusiva responsabilità del danneggiato può escludere il nesso eziologico verso i terzi e rendere infondate le pretese risarcitorie anche se siano allegate condotte ingannevoli o omissive altrui.
  • L'art. 1227, comma 1, c.c. è eccezione in senso lato e può essere rilevato d'ufficio dal giudice quando emerga che il fatto dannoso sia causalmente imputabile, in tutto o in parte, al comportamento del danneggiato.
  • La mancata revoca della contumacia non impedisce alla parte, già costituita prima dell'interruzione, di svolgere attività difensiva dopo la riassunzione del processo.
  • Il giudice può accertare d'ufficio l'interesse ad agire o a impugnare quando esso sia rilevante ai fini della decisione e non vi sia giudicato interno sul punto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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