Sentenza n. 156/2026 - Bari, Sezione 1
per l’esecuzione - del giudicato formatosi sulla sentenza sentenza n.1111 del 20 maggio2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata, in copia conforme ai fini dell’esecuzione formata, al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 30 maggio 2024, a mezzo pec; - per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta; - e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art.114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n.104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che l’On. T.A.R. Puglia - Sede di Bari riterrà più opportuna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per cinque annualità, per un valore complessivo di 2.500 euro, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo il persistente inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia rispetto a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro. Il titolo giudiziale aveva dichiarato il diritto al beneficio economico della Carta del docente, mediante attribuzione del bonus di 500 euro per ciascun anno scolastico di servizio, per cinque annualità e complessivi 2.500 euro, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito. La sentenza era stata notificata all'amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. La ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure attuative del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le amministrazioni intimate non si sono costituite e non hanno allegato né provato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il giudizio previsto dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ma resta circoscritto alla stretta esecuzione del titolo e non consente di introdurre domande ulteriori o comunque estranee al contenuto del giudicato. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Trani aveva valore di cosa giudicata e che era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo all'amministrazione. In assenza di prova dell'adempimento o di giustificazioni dell'inerzia, ha ordinato al Ministero e all'amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione, procedendo al pagamento delle somme dovute. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale protrarsi dell'inadempimento oltre il termine assegnato. La domanda di penalità di mora è stata respinta in conformità alla giurisprudenza della Sezione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario; il giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Rileva ai fini della comprovata valenza di cosa giudicata del provvedimento del giudice ordinario azionato in ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una penalità di mora per violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione, ma nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta in conformità alla giurisprudenza della Sezione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Stabilisce che l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima del decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo; il TAR ha ritenuto tale termine decorso.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
È richiamato nel titolo giudiziale presupposto per il riconoscimento di interessi o rivalutazione sulle somme dovute dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., quando l'amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o patrimoniali derivanti dal titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve limitarsi alla stretta esecuzione del giudicato e non può conoscere domande nuove o ulteriori, anche se collegate al rapporto sostanziale definito dalla sentenza da eseguire.
- Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento e non fornisce prova dell'avvenuto adempimento o di una giustificazione dell'inerzia, il giudice può ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva, subordinandola all'eventuale persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine fissato nella sentenza di ottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e può essere negata dal giudice secondo i criteri applicati dalla propria giurisprudenza di Sezione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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