Cassazione Civile, Ordinanza n. 18169/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale emesso a seguito di procedura DOCFA, con cui l'Ufficio, dopo sopralluogo, ha confermato la categoria proposta ma ha rettificato in aumento la rendita. La società aveva ottenuto l'annullamento dell'atto nei gradi di merito. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, sostenendo che la Commissione regionale avesse erroneamente ritenuto applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni anche agli accertamenti catastali svolti nell'ambito della procedura DOCFA. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionale con otto motivi, relativi ad altri profili di illegittimità dell'atto rimasti assorbiti nel merito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, affermando che il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente non si applica agli atti catastali adottati a seguito di procedura DOCFA, perché tale procedura è già connotata da una struttura partecipativa idonea a garantire il contraddittorio del contribuente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale condizionale della società è stato dichiarato inammissibile, poiché proposto dalla parte integralmente vittoriosa nel giudizio di appello per riproporre questioni rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
È la norma processuale utilizzata per denunciare in cassazione la violazione di legge.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio di sessanta giorni tra PVC e avviso di accertamento si applica al procedimento di verifica fiscale presso il contribuente, ma non agli atti catastali emessi nell'ambito della procedura DOCFA.
artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Non impongono un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati; l'obbligo opera solo nei casi specificamente previsti.
d.m. 19 aprile 1994, n. 701
È la disciplina amministrativa della procedura DOCFA, caratterizzata da un procedimento partecipativo in cui la proposta del contribuente si innesta nell'accertamento dell'Ufficio.
d.m. 26 luglio 2012
Viene richiamato quale fonte che disciplina e richiama la procedura catastale DOCFA.
Massime di principio
- Nel procedimento catastale avviato mediante DOCFA, l'amministrazione finanziaria può discostarsi dalla proposta del contribuente senza essere tenuta ad attivare un contraddittorio endoprocedimentale ulteriore, salvo diversa previsione espressa.
- L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente riguarda le verifiche fiscali presso il contribuente e non si estende agli atti di classamento, revisione o rettifica della rendita catastale adottati nell'ambito della procedura DOCFA.
- Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale ricavabile direttamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; tale garanzia opera solo nei casi previsti dall'ordinamento interno o dal diritto unionale specifico.
- Il ricorso incidentale condizionato è ammissibile solo se sorretto da una effettiva soccombenza; non è proponibile dalla parte totalmente vittoriosa in appello per riproporre questioni rimaste assorbite, che potranno semmai essere riproposte nel giudizio di rinvio.
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