Cassazione Penale, Sentenza n. 10012/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 17/09/2025 con la quale il giudice dell'esecuzione ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Messina del 18/09/2018. Il ricorrente, tramite difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 168 cod. pen., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non ha accertato se le precedenti sospensioni condizionali (pronunciate con sentenze del 14/10/2009 e del 28/01/2015) risultassero agli atti del giudice che ha concesso l'ultima sospensione; se tali precedenti fossero state conosciute o conoscibili al tempo della concessione, la revoca in esecuzione sarebbe preclusa dal giudicato e l'unico rimedio sarebbe stata l'impugnazione della sentenza che aveva erroneamente concesso il beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 37345/2015, Longo) secondo cui, quando la causa ostativa alla sospensione era conoscibile dal giudice che ha concesso il beneficio, la revoca in esecuzione è preclusa dal giudicato. Il giudice dell'esecuzione è tenuto a verificare preliminarmente, anche acquisendo il fascicolo di cognizione ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., se le precedenti concessioni risultassero documentalmente al giudice che ha deliberato l'ultima sospensione. Nel caso di specie il GIP non ha effettuato tale verifica (né risulta acquisito il fascicolo di cognizione), per cui l'ordinanza di revoca è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Messina. La Corte ha inoltre precisato che il diverso principio enucleato dalle Sezioni Unite con sent. n. 36460/2024 (Zangari) non è applicabile nel caso in cui la sentenza che ha concesso il beneficio non sia stata appellata.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di impugnazione in relazione al rispetto delle regole processuali e della necessità di adeguata motivazione e accertamenti da parte del giudice dell'esecuzione prima di disporre la revoca.
art. 168 cod. pen.
Richiamato a supporto della censura relativa alla legittimità della revoca della sospensione condizionale della pena; la norma disciplina la sospensione condizionale e le cause ostative.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Interpretato come fonte dei poteri istruttori del giudice dell'esecuzione: il giudice deve, anche d'ufficio, acquisire gli atti necessari (es. fascicolo del giudizio di cognizione) per verificare la conoscibilità di cause ostative alla concessione del beneficio.
Sezioni Unite, sentenza n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)
Principio centrale: la revoca della sospensione condizionale per causa ostativa preesistente alla concessione è preclusa dal giudicato se la causa ostativa era conoscibile dal giudice che ha concesso il beneficio; il giudice dell'esecuzione deve quindi verificare documentalmente tale conoscibilità, acquisendo il fascicolo di cognizione quando necessario.
Sezioni Unite, sentenza n. 36460 del 30/05/2024 (Zangari)
Richiamata dalla Corte per precisare limiti applicativi: il principio enucleato in Zangari non si applica al caso in cui la sentenza che ha concesso l'ultima sospensione non è stata appellata; quindi occorre valutare le specifiche condizioni del giudicato e della conoscibilità degli atti.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, prima di revocare la sospensione condizionale per presunta causa ostativa anteriore, è obbligato a verificare se tale causa fosse conoscibile dal giudice che concesse il beneficio; questa verifica deve essere documentale (es. casellario, fascicolo di cognizione).
- Se la causa ostativa risultava o poteva risultare agli atti del giudice che concesse la sospensione, la revoca in sede di esecuzione è preclusa dal giudicato e l'unico rimedio sarebbe stato l'impugnazione della sentenza che ha concesso il beneficio.
- In assenza di una verifica documentale sulla conoscibilità della causa ostativa (cioè se il giudice dell'esecuzione non acquisisce il fascicolo di cognizione né il certificato del casellario), la revoca disposta può essere annullata per difetto di istruttoria e motivazione.
- Per la difesa: contestare la revoca sostenendo la mancata acquisizione degli atti rilevanti e chiedere l'annullamento con rinvio perché il giudice dell'esecuzione compia gli accertamenti dovuti.
- Per il pubblico ministero/giudice dell'esecuzione: prima di chiedere o disporre la revoca, acquisire e verificare il fascicolo del giudizio di cognizione e il casellario per stabilire se la causa ostativa fosse conoscibile al momento della concessione; documentare tale verifica nella motivazione dell'ordinanza.
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