Cassazione Penale, Sentenza n. 07684/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il riesame avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Chieti del 08/10/2025 che aveva applicato gli arresti domiciliari. I motivi denunciati erano, in sintesi: (1) violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 12 e 191 cod. proc. pen., sostenendo che i fatti contestati fossero distinti da procedimenti per stupefacenti e che pertanto dovesse valutarsi diversa competenza territoriale; (2) omissione di valutazione della nullità per violazione dell'art. 291, comma 1‑quater cod. proc. pen., deducendo l'assenza di elemento valido a sostenere il pericolo di reiterazione del reato (art. 628 c.p.) e l'omesso interrogatorio preventivo; (3) vizio di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza, con richiamo al divieto di ne bis in idem e all'asserita riconducibilità dell'arma sequestrata a terzi (Quesada).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in gran parte mero reiterare delle argomentazioni già svolte davanti al Tribunale del riesame, generiche e aspecifiche, senza confrontarsi con la motivazione contestata. La Corte ha richiamato il principio per cui il sindacato in cassazione su provvedimenti del riesame è limitato al controllo di logicità della motivazione e non consente una nuova valutazione degli elementi di fatto o un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie. Pertanto è stata confermata, di fatto, la decisione di rigetto del riesame e la misura cautelare impostata dal GIP; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma (euro 3.000) in favore della parte resistente.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per spiegare i limiti della motivazione del ricorso in cassazione: la ricostruzione dei motivi è ridotta ai limiti necessari per la decisione
art. 12 cod. proc. pen.
valutato dal Tribunale del riesame in relazione alla prevalenza del reato più grave e al vincolo teleologico fra le condotte, rilevante ai fini della competenza e della connessione fra procedimenti
art. 191 cod. proc. pen.
richiamato in connessione con le censure sulla motivazione; dalla sentenza emerge che l'argomentazione del ricorrente non ha dimostrato illogicità o contraddittorietà rispetto alle conclusioni del riesame
art. 291, comma 1‑quater cod. proc. pen.
invocato dalla difesa in riferimento al presunto vizio di nullità per assenza di elementi a sostegno del pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione sulla base degli elementi acquisiti
art. 628 cod. pen.
norma penale che incrimina la rapina; la gravità di questo reato è stata valorizzata dal Tribunale del riesame come fattore rilevante ai fini della misura cautelare e della valutazione della pericolosità
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
richiamato con riferimento a precedenti indagini per detenzione di stupefacenti; la Corte ha escluso la possibilità, nel giudizio 'de libertate', di accertare connessioni con procedimenti pendenti davanti a diversa autorità territoriale
Massime di principio
- In Cassazione avverso provvedimenti del Tribunale del riesame non è consentita una nuova valutazione dei fatti: il ricorso deve concentrarsi su vizi di diritto o su manifesta illogicità della motivazione, indicandone in modo specifico i punti.
- Le doglianze generiche o la mera riproposizione delle stesse argomentazioni già svolte in sede di riesame sono inammissibili; è necessario confrontarsi puntualmente con le argomentazioni motivate del giudice di merito.
- Questioni di competenza territoriale o di connessione fra procedimenti, quando pendono davanti a giudici territoriali diversi, non possono essere risolte in sede di giudizio 'de libertate' se richiedono accertamenti di fatto o la valutazione della continuazione tra reati.
- Per censurare la valutazione del pericolo di reiterazione o dei gravi indizi di colpevolezza occorre dimostrare elementi di manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione nella motivazione del giudice di merito; non è sufficiente sostenere una diversa valutazione dei medesimi elementi.
- Quando si impugna una misura cautelare per carenze procedurali (es. omissione di interrogatorio), bisogna provare che la presunta omissione abbia concretamente inciso sui presupposti legali della misura e che non sussistessero gli elementi che il giudice ha ritenuto decisivi al momento dell'adozione.
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