Cassazione Penale, Sentenza n. 29134/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 28/04/2021 che aveva respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. I motivi dedotti erano: (1) omissione di applicazione dell'art. 30 d.l. 137/2020 che, secondo la difesa, avrebbe permesso l'accesso alla detenzione domiciliare anche ai soggetti normalmente "immeritevoli"; (2) carenza di motivazione circa l'idoneità della misura a prevenire il rischio di reiterazione; (3) illegittimo uso, ai fini della valutazione sulla pericolosità, di una denuncia per truffa di cui il ricorrente sostiene di non essere a conoscenza e che potrebbe essere archiviata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che il giudice dovesse applicare d'ufficio l'art. 30 d.l. 137/2020: la norma è applicabile "su istanza", quindi la mancata proposizione dell'istanza è un presupposto processuale che il principio iura novit curia non può sopperire. Sul secondo motivo ha confermato che l'ordinanza contiene adeguata motivazione: il Tribunale ha esposto gravi e numerosi precedenti, carichi pendenti e indicazioni delle forze di polizia, mostrando applicazione logica delle regole argomentative. Sul terzo motivo ha ritenuto ammissibile l'utilizzo di denunce o procedimenti pendenti nell'istruttoria anche se non noti al ricorrente o suscettibili di archiviazione, purché il ricorrente abbia accesso all'istruttoria e possa valutare e contestare gli elementi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 30, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)
"in deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena (...)"
La Corte ha interpretato la norma come applicabile esclusivamente "su istanza" del condannato; dunque l'eventuale beneficio non può essere applicato d'ufficio dal giudice in assenza della richiesta.
art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199 (commi 1, 2 e 4)
Richiamata nella limitazione dell'art. 30; la deroga dell'art. 30 opera in deroga a quanto previsto da questi commi.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso in cassazione è stato formulato nei limiti strettamente necessari ai sensi di questa disposizione, come richiesto dalla Corte.
principio "iura novit curia"
La Corte ha chiarito che il principio non può supplire alla mancanza di un presupposto processuale espressamente previsto dalla norma (cioè l'istanza); non è dunque obbligo del giudice applicare d'ufficio la misura emergenziale.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamato nel controllo del vizio di motivazione: la Corte limita il sindacato a verificare la logica e la correttezza giuridica della motivazione, senza sostituirsi alla valutazione di merito.
Sez. U, sent. n. 930 del 13/12/1995 (Clarke)
Cita il principio secondo cui il giudice di legittimità non deve sovrapporre la propria valutazione a quella del merito, ma verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione.
Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021 (Acri)
Giurisprudenza richiamata per confermare che procedimenti pendenti o indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini decisionali, anche se suscettibili di archiviazione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna del ricorrente alle spese e a una somma per la Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Le misure emergenziali previste da norme come l'art. 30 d.l. 137/2020 si applicano solo se il beneficiario propone espressa istanza; il giudice non può applicarle d'ufficio in assenza della richiesta.
- In sede di sindacato di legittimità la Corte verifica la completezza e la logicità della motivazione dei giudici di merito senza sostituirsi alla loro valutazione dei fatti.
- La presenza di gravi precedenti, carichi pendenti e segnalazioni da parte delle forze di polizia è elemento idoneo a giustificare il diniego di misure alternative per rischio di reiterazione.
- Fatti o denunce non ancora definitivi o non noti formalmente al ricorrente possono essere utilizzati nell'istruttoria, purché il difensore abbia accesso agli atti e la possibilità di esaminarli e contestarli.
- La mancata conoscenza di una denuncia da parte dell'interessato non determina di per sé nullità o improponibilità dell'elemento ai fini della valutazione del giudice di merito.
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