Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29134/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 28/04/2021 che aveva respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. I motivi dedotti erano: (1) omissione di applicazione dell'art. 30 d.l. 137/2020 che, secondo la difesa, avrebbe permesso l'accesso alla detenzione domiciliare anche ai soggetti normalmente "immeritevoli"; (2) carenza di motivazione circa l'idoneità della misura a prevenire il rischio di reiterazione; (3) illegittimo uso, ai fini della valutazione sulla pericolosità, di una denuncia per truffa di cui il ricorrente sostiene di non essere a conoscenza e che potrebbe essere archiviata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che il giudice dovesse applicare d'ufficio l'art. 30 d.l. 137/2020: la norma è applicabile "su istanza", quindi la mancata proposizione dell'istanza è un presupposto processuale che il principio iura novit curia non può sopperire. Sul secondo motivo ha confermato che l'ordinanza contiene adeguata motivazione: il Tribunale ha esposto gravi e numerosi precedenti, carichi pendenti e indicazioni delle forze di polizia, mostrando applicazione logica delle regole argomentative. Sul terzo motivo ha ritenuto ammissibile l'utilizzo di denunce o procedimenti pendenti nell'istruttoria anche se non noti al ricorrente o suscettibili di archiviazione, purché il ricorrente abbia accesso all'istruttoria e possa valutare e contestare gli elementi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 30, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    "in deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena (...)"

    La Corte ha interpretato la norma come applicabile esclusivamente "su istanza" del condannato; dunque l'eventuale beneficio non può essere applicato d'ufficio dal giudice in assenza della richiesta.

  • art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199 (commi 1, 2 e 4)

    Richiamata nella limitazione dell'art. 30; la deroga dell'art. 30 opera in deroga a quanto previsto da questi commi.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Il ricorso in cassazione è stato formulato nei limiti strettamente necessari ai sensi di questa disposizione, come richiesto dalla Corte.

  • principio "iura novit curia"

    La Corte ha chiarito che il principio non può supplire alla mancanza di un presupposto processuale espressamente previsto dalla norma (cioè l'istanza); non è dunque obbligo del giudice applicare d'ufficio la misura emergenziale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato nel controllo del vizio di motivazione: la Corte limita il sindacato a verificare la logica e la correttezza giuridica della motivazione, senza sostituirsi alla valutazione di merito.

  • Sez. U, sent. n. 930 del 13/12/1995 (Clarke)

    Cita il principio secondo cui il giudice di legittimità non deve sovrapporre la propria valutazione a quella del merito, ma verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione.

  • Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021 (Acri)

    Giurisprudenza richiamata per confermare che procedimenti pendenti o indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini decisionali, anche se suscettibili di archiviazione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna del ricorrente alle spese e a una somma per la Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le misure emergenziali previste da norme come l'art. 30 d.l. 137/2020 si applicano solo se il beneficiario propone espressa istanza; il giudice non può applicarle d'ufficio in assenza della richiesta.
  • In sede di sindacato di legittimità la Corte verifica la completezza e la logicità della motivazione dei giudici di merito senza sostituirsi alla loro valutazione dei fatti.
  • La presenza di gravi precedenti, carichi pendenti e segnalazioni da parte delle forze di polizia è elemento idoneo a giustificare il diniego di misure alternative per rischio di reiterazione.
  • Fatti o denunce non ancora definitivi o non noti formalmente al ricorrente possono essere utilizzati nell'istruttoria, purché il difensore abbia accesso agli atti e la possibilità di esaminarli e contestarli.
  • La mancata conoscenza di una denuncia da parte dell'interessato non determina di per sé nullità o improponibilità dell'elemento ai fini della valutazione del giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.