Cassazione Penale, Ordinanza n. 01279/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva comunque confermato l'affermazione di responsabilità per fatti di bancarotta commessi quale amministratore di fatto di una società dichiarata fallita, limitandosi a rideterminare la pena e a confermare il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante contestata. Il ricorso deduceva, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sul riconoscimento dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, sostenendo che la motivazione non avrebbe dato conto dell'elevata entità del danno, del diverso quantum rispetto a quello indicato in imputazione, né della mancata costituzione di parte civile della curatela fallimentare, motivata da transazioni. Con il secondo motivo si censurava la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 219 legge fall., invocando un diverso giudizio di bilanciamento e un trattamento sanzionatorio più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, perché sostanzialmente riproponeva censure già disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva richiamato l'entità rilevante delle somme distratte e sottratte alla massa creditoria. Ha ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravante è valutazione discrezionale di merito sindacabile solo per manifesta illogicità o arbitrio, non ravvisate nel caso concreto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come base del concorso dell'imputato nel reato contestato
art. 219 l. fall.
richiamato per l'aggravante oggetto di bilanciamento con le attenuanti generiche
art. 223 l. fall.
primo comma e secondo comma, n. 2
indicato tra le norme integratrici della fattispecie fallimentare contestata
art. 216 l. fall.
indicata come disposizione incriminatrice relativa alla bancarotta contestata
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, pur formalmente formulate come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e congruamente respinte dal giudice di merito.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti è valutazione discrezionale propria del merito; in cassazione è censurabile solo se frutto di arbitrio o di motivazione manifestamente illogica, non quando il giudice abbia dato una motivazione sufficiente e coerente.
- Ai fini dell'aggravante connessa al danno patrimoniale rilevante, è sufficiente che la motivazione di merito dia conto, anche in termini sintetici, della consistenza oggettivamente apprezzabile delle somme distratte o sottratte alla massa creditoria.
- La mancata costituzione di parte civile della curatela, ove spiegata da accordi transattivi, non impone di per sé l'esclusione dell'aggravante né travolge il giudizio di gravità dei fatti, se il giudice di merito conserva una motivazione autonoma sulla rilevanza del danno e sulla complessiva gravità della condotta.
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