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Ordinanza

Ordinanza n. 458/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari A) del provvedimento D.A.C.Ur. ex art. 10 comma 2 seconda parte DL 14/2017 emesso in data 29/09/2025 e notificatole a mani in data 8/10/2025; B) del provvedimento D.A.C.Ur. ex art. 13 bis comma 1 e segg. DL 14/2017 emesso in data 26/9/2025 e notificatole a mani in data 8/10/2025 - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, ove lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202505176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: due provvedimenti D.A.C.Ur. adottati dal Questore di Milano ai sensi degli artt. 10, comma 2, e 13-bis, comma 1, del d.l. 14/2017

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, due provvedimenti adottati dal Questore di Milano dopo i disordini verificatisi durante la manifestazione “Pro Palestina” del 22 settembre 2025. Secondo gli atti, la ricorrente era stata arrestata per resistenza aggravata a pubblico ufficiale in concorso e deferita in stato di libertà per danneggiamento aggravato, violenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Le condotte contestate consistevano nella partecipazione, insieme ad altri manifestanti, all'avvicinamento agli ingressi della Stazione Centrale di Milano, nell'accesso alla Galleria delle Carrozze, in scontri e danneggiamenti mediante aste di bandiere e transenne, nell'aggressione del personale del Reparto Mobile e nell'interruzione del traffico ferroviario e metropolitano. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge una specifica esigenza istruttoria sulla corrispondenza tra le condotte contestate e le aree territoriali delimitate nei provvedimenti impugnati, individuate mediante una serie di toponimi cittadini. Non risultano ancora esaminati nel merito i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, né adottata una decisione definitiva sulla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né ha deciso definitivamente sull'incidente cautelare. Ha ordinato al Ministero dell'Interno e alla Questura di Milano di depositare una relazione, corredata dagli atti istruttori posti a fondamento dei provvedimenti impugnati, chiarendo se le condotte attribuite alla ricorrente siano state commesse anche nelle aree comprese nei toponimi indicati nei provvedimenti. L'incombente deve essere eseguito entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza mediante deposito telematico presso la Segreteria della Sezione. L'inadempimento totale o parziale sarà valutato come argomento di prova ai sensi dell'art. 64, ultimo comma, c.p.a. La trattazione dell'incidente cautelare è stata rinviata all'udienza camerale del 25 febbraio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.l. 14/2017

    È la base normativa di uno dei provvedimenti D.A.C.Ur. impugnati; il testo dell'ordinanza non formula ancora una valutazione definitiva sulla sua applicazione al caso concreto.

  • art. 13-bis, comma 1, d.l. 14/2017

    È la base normativa dell'altro provvedimento D.A.C.Ur. impugnato; la legittimità della misura resta da valutare dopo l'acquisizione degli elementi istruttori.

  • art. 64, ultimo comma, c.p.a.

    L'inadempimento totale o parziale all'ordine istruttorio può essere valutato dal giudice come argomento di prova.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a sostegno dell'oscuramento dei dati relativi alla parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di una misura questorile di prevenzione e sicurezza dipende anche dalla verifica dell'esatta collocazione territoriale delle condotte contestate rispetto alle aree indicate nel provvedimento, il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione corredata dagli atti istruttori, prima di decidere sulla domanda cautelare.
  • L'ordine istruttorio deve individuare con precisione l'oggetto dell'accertamento, il termine per l'adempimento e le modalità di deposito; l'inadempimento totale o parziale dell'amministrazione può essere valutato come argomento di prova ai sensi dell'art. 64, ultimo comma, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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