Sentenza del 10/02/2016 n. 2627 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le censure sulla regolarità della notificazione. I motivi non contenevano il quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c., requisito previsto a pena di inammissibilità. Il contribuente è stato condannato al rimborso delle spese processuali, liquidate in Euro 3.645,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella relativa all'anno 1996, sostenendo che il credito fosse prescritto per decorso del termine quinquennale e che non gli fosse mai stato notificato il relativo avviso di accertamento. In cassazione ha contestato la validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., deducendo sia l'omessa indicazione delle infruttuose ricerche del destinatario da parte dell'ufficiale giudiziario, sia l'insufficienza della documentazione relativa alla raccomandata informativa e alla compiuta giacenza.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Disciplina la notificazione quando il destinatario è irreperibile o non è possibile effettuare la consegna presso l'indirizzo conosciuto. La procedura richiede il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta o nella cassetta e l'invio della raccomandata informativa. Nel caso concreto la Corte non ha verificato se tali adempimenti fossero stati correttamente eseguiti, perché ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Art. 366-bis c.p.c.
Prevedeva, per i ricorsi per cassazione soggetti alla sua applicazione, la formulazione di uno specifico quesito di diritto a pena di inammissibilità. L'assenza di tale requisito ha impedito l'esame nel merito delle contestazioni del contribuente.
Massime di principio
- Quando si contesta in cassazione la validità di una notificazione, non è sufficiente indicare genericamente le irregolarità: il motivo deve rispettare tutti i requisiti formali richiesti dalla legge processuale applicabile.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso per un vizio formale senza esaminare se la notificazione dell'atto tributario fosse effettivamente valida.
- Per verificare una notificazione ex art. 140 c.p.c. occorre controllare documentazione e relata relative a tutti gli adempimenti: ricerche del destinatario, deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e raccomandata informativa, inclusa la prova della sua riferibilità all'atto notificato.
- La mancata ricezione materiale dell'atto non determina automaticamente l'inesistenza della notificazione: occorre verificare il rispetto della procedura prevista per l'irreperibilità o l'assenza del destinatario.
- Nei giudizi tributari è essenziale distinguere tra l'esame nel merito della prescrizione o della notificazione e l'ammissibilità del ricorso: un ricorso inammissibile non consente di ottenere una decisione sulle questioni sostanziali.
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