Sentenza n. 1968/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento della D.D. n. 2515 del 28.05.2025 del Dirigente del Servizio 5 Attività Produttive - Servizi Sociali Ufficio turismo, commercio e artigianato del Comune di Civitavecchia comunicato per p.e.c. il 29.05.2025; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché non noto ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 22364/2025 del 10.03.2025 del Dirigente del Servizio 5 Attività Produttive - Servizi Sociali Ufficio turismo, commercio e artigianato del Comune di Civitavecchia, la Nota del Servizio 6 - Corpo della Polizia Locale Sezione di Polizia Commerciale, Annonarie e Mercati del Comune di Civitavecchia del 26/11/2024 prot. n. 10255, la relazione informativa dello stesso Corpo della Polizia Locale relativa alle operazioni eseguite completa di allegati di contenuto ed estremi ignoti e per quanto occorrer possa il verbale n. 164486/C dell'11.10.2024 del Corpo di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca di una concessione decennale di posteggio isolato per la realizzazione e gestione di un chiosco stagionale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la revoca adottata dal Comune ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990, contestando gli addebiti posti a fondamento del provvedimento e la proporzionalità della misura. Con il primo motivo ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria con riguardo all’asserita occupazione di una superficie maggiore di quella assentita: la superficie, indicata in circa 100 mq anziché 75 mq, sarebbe stata determinata in modo approssimativo, senza rilievi, misurazioni o precisa individuazione delle suppellettili. Con il secondo motivo ha sostenuto che il Comune non avrebbe esplicitato l’interesse pubblico concreto sotteso alla revoca, non sarebbe stato sufficiente il pagamento tardivo di un solo canone e l’occupazione eccedente sarebbe stata accertata in occasione di un unico sopralluogo. Ha inoltre dedotto che l’art. 7 della concessione avrebbe consentito la revoca per il tardivo pagamento solo in presenza dell’inadempimento congiunto di ulteriori obbligazioni pecuniarie e che l’occupazione di superficie eccedente non sarebbe stata espressamente prevista tra le violazioni revocabili. Infine ha censurato come irragionevole e sproporzionata la revoca di una concessione decennale, considerando il successivo pagamento del canone e l’inerzia comunale per circa sei mesi. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, per mancato ottenimento dell’autorizzazione al commercio su area pubblica, e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità del Comune, riconoscendo l’interesse della società a impugnare la revoca nonostante l’assenza dell’autorizzazione commerciale per la stagione 2024. La concessione aveva infatti durata decennale e consentiva l’utilizzo del posteggio nelle stagioni successive, previo ottenimento dell’autorizzazione prescritta. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. L’art. 7 della concessione prevedeva espressamente la facoltà di revoca per inadempienza degli impegni assunti e, specificamente, per il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini del canone e degli oneri accessori. Pertanto, il pagamento tardivo e integrale del canone relativo alla stagione 2024 costituiva autonomo inadempimento idoneo a giustificare la revoca, senza necessità dell’omesso pagamento di tutte le ulteriori componenti del corrispettivo. La previsione convenzionale, che contemplava anche il versamento parziale e tardivo, escludeva inoltre la dedotta sproporzione della misura. È stata ritenuta legittima anche la valorizzazione dell’occupazione di un’area superiore a quella consentita. L’obbligo di munirsi dell’autorizzazione commerciale prima dell’occupazione impediva alla concessionaria di utilizzare l’area; il verbale della Polizia Locale, pur indicando una superficie di circa 100 mq, forniva un accertamento sufficiente, essendo comunque pacificamente superiore ai 75 mq assentiti, e dettagliava il materiale rinvenuto, tra cui quattro ombrelloni, un ripostiglio e un congelatore. Le deduzioni sull’errore percettivo degli agenti sono state considerate meramente presuntive e prive di principio di prova. La revoca è stata quindi ritenuta immune dalle censure dedotte. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
La revoca della concessione è stata adottata dal Comune ai sensi della disposizione, ma la decisione si fonda soprattutto sulla specifica disciplina contenuta nell’atto concessorio relativa agli inadempimenti revocatori.
art. 7 della concessione
«Il concedente si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la concessione senza che al Concessionario nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo, per inadempienza rispetto agli impegni assunti e specificatamente, in caso di: (…) e) mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità previste, del canone e degli oneri accessori e tariffe dovuti».
Il mancato pagamento, anche soltanto tardivo o parziale, del canone e degli oneri dovuti costituisce autonomo inadempimento idoneo a giustificare la revoca, senza che sia necessario l’inadempimento congiunto di tutte le obbligazioni pecuniarie.
art. 5 della concessione
L’obbligo di richiedere l’autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica prima dell’avvio dell’attività impedisce l’occupazione dell’area in assenza di tale autorizzazione e costituisce un impegno rilevante ai fini della revoca.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La causa è stata avviata alla trattazione di merito mediante fissazione dell’udienza, secondo la procedura richiamata dal giudice.
Massime di principio
- Quando il titolo concessorio prevede espressamente la revoca per mancato pagamento, anche parziale o tardivo, del canone e degli oneri dovuti, tale inadempimento costituisce autonomo presupposto per la revoca, senza necessità che siano simultaneamente violate tutte le ulteriori obbligazioni pecuniarie del concessionario.
- La previsione convenzionale che qualifica come revocabile anche il pagamento parziale o tardivo del canone può essere valorizzata dal giudice per escludere la sproporzione della revoca rispetto all’inadempimento accertato.
- L’occupazione di un’area pubblica eccedente quella assentita e in assenza dell’autorizzazione commerciale prescritta dal titolo concessorio costituisce grave inadempimento degli obblighi del concessionario e può legittimamente fondare la revoca della concessione.
- Un verbale della polizia locale può costituire adeguato supporto probatorio dell’occupazione eccedente quando, pur utilizzando una quantificazione approssimativa, indica comunque una superficie certamente superiore a quella autorizzata e descrive il materiale rinvenuto; la contestazione dell’errore percettivo richiede almeno un principio di prova.
- La mancata autorizzazione commerciale per una singola stagione non elimina l’interesse a impugnare la revoca di una concessione decennale, se il titolo conserva una potenziale utilità per le stagioni successive previo ottenimento dell’autorizzazione richiesta.
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