Sentenza n. 6552/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 18067/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto i ricorsi contro il rigetto delle istanze di condono edilizio relative a immobili siti in Roma, nonché i provvedimenti comunali di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR deducendo error in iudicando ed error in procedendo, violazione dell’art. 2, comma 1, lett. b), punto 2, della legge regionale Lazio n. 12/2004, anche in relazione all’art. 51, comma 1, della legge n. 47/1985 e all’art. 3 del d.m. n. 801/1977, nonché travisamento, errore e contraddittorietà. In particolare, ha sostenuto che i diversi corpi di fabbrica e le singole abitazioni fossero dotati di autonomia strutturale e funzionale e che, pertanto, il limite volumetrico per il condono dovesse essere calcolato separatamente per ciascuna unità abitativa e per ciascuna domanda. Ha inoltre contestato il computo della volumetria lorda anziché netta e lamentato il mancato rilievo attribuito alla perizia giurata prodotta, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti di rigetto delle istanze di condono.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, confermando la sentenza del TAR. Ha ritenuto corretta la riduzione ad unità delle istanze di condono e il calcolo della volumetria riferito all’intero corpo di fabbrica, poiché dalla documentazione risultava un unico edificio riconducibile alla medesima proprietà. L’autonomia funzionale delle singole unità immobiliari non consente di eludere il limite volumetrico previsto dalla disciplina sul condono: quando le porzioni appartengono allo stesso soggetto, le domande devono essere riunificate ai fini del computo della volumetria complessiva. La Corte costituzionale ammette il calcolo separato per singola domanda soltanto quando le porzioni della costruzione siano riferibili a proprietari o soggetti legittimati diversi, dovendosi comunque riunificare quelle appartenenti al medesimo titolare. È stata inoltre ritenuta non decisiva la contestazione relativa al calcolo della volumetria lorda, poiché la stessa volumetria era stata indicata dall’appellante nella domanda e nella perizia. Anche considerando la volumetria netta, permaneva comunque un esubero di 80,18 metri cubi rispetto al limite legale, riconosciuto dallo stesso appellante. L’ipotizzato accoglimento parziale avrebbe richiesto una diversa istanza e non poteva fondare l’accoglimento dell’appello. L’appellante è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. b), punto 2, l.r. Lazio n. 12/2004
sono suscettibili di sanatoria [...] le opere di nuova costruzione a destinazione esclusivamente residenziale [...] che non abbiano comportato la realizzazione di un volume superiore a 300 metri cubi per singola domanda di titolo abilitativo edilizio in sanatoria a condizione che la nuova costruzione non superi, nel suo complesso, 600 metri cubi
Il limite volumetrico deve essere riferito all’intervento edilizio unitariamente considerato quando le diverse unità appartengono al medesimo soggetto; non può essere eluso mediante la presentazione di domande separate per singole unità immobiliari.
art. 39, comma 1, l. n. 724/1994
limite volumetrico di 750 m³ previsto [...] per le nuove costruzioni
La cubatura massima costituisce un limite assoluto e inderogabile riferito all’edificio nel suo complesso, non alle singole unità immobiliari che lo compongono.
art. 51, comma 1, l. n. 47/1985
Richiamato dall’appellante in relazione alla disciplina regionale del condono; il giudice non ha attribuito alla disposizione una specifica autonoma funzione decisoria.
art. 3 d.m. n. 801/1977
Richiamato dall’appellante in relazione ai criteri di calcolo della volumetria; il giudice non ha attribuito alla disposizione una specifica autonoma funzione decisoria.
Massime di principio
- Nel condono edilizio, quando l’abuso riguarda un unico edificio suddiviso in più unità immobiliari, l’autonomia funzionale delle singole unità non consente di calcolare separatamente il limite volumetrico: la cubatura deve essere riferita all’edificio nel suo complesso.
- La presentazione di domande di sanatoria separate è ammissibile, ai fini del calcolo della volumetria, quando le porzioni dell’edificio appartengono a proprietari o soggetti legittimati diversi; le porzioni riferibili al medesimo titolare devono invece essere riunificate.
- Il limite volumetrico previsto dalla disciplina sul condono edilizio è assoluto e inderogabile e non può essere aggirato mediante la frammentazione della costruzione in autonome unità immobiliari o mediante la presentazione di più istanze da parte dello stesso soggetto.
- La contestazione del criterio di computo della volumetria non può condurre all’accoglimento dell’istanza quando, anche applicando il criterio più favorevole della volumetria netta, risulti comunque superato il limite legale; un ipotetico accoglimento parziale non può essere disposto in assenza di una specifica istanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 ago 2026Sentenza n. 1714/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 ago 2026Sentenza n. 14334/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 20 ago 2026Sentenza n. 2504/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 20 ago 2026Sentenza n. 2505/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 20 ago 2026Sentenza n. 2506/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 20 ago 2026Sentenza n. 2507/2026 - Palermo, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →