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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22969/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva limitato la confisca alla sola sostanza stupefacente sequestrata, disponendo il dissequestro e la restituzione del denaro. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: i primi due denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; il terzo e il quarto censuravano l'applicazione della recidiva specifica ex art. 99, comma 2, n. 1, c.p. e, in subordine, il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero deducibili in sede di legittimità perché non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già esaminate e disattese in appello. In particolare, ha reputato corretta la valutazione di merito che aveva escluso il fatto di lieve entità per il rilevante quantitativo di stupefacente, per la presenza di strumenti di confezionamento e di un jammer, e per il curriculum criminale dell'imputato. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sulla recidiva e sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice per il reato di detenzione/spaccio di stupefacenti oggetto di condanna in primo grado e confermata nei suoi elementi essenziali in appello

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    il fatto di lieve entità può essere riconosciuto solo in presenza di minima offensività complessiva, valutata in base a quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; anche un solo indice negativo può essere assorbente

  • art. 99, comma 2, n. 1, c.p.

    la recidiva va valutata in concreto, verificando se i precedenti siano indice di maggiore riprovevolezza e pericolosità, non bastando il mero dato formale della precedenza penale

  • art. 133 c.p.

    il giudizio sulla comparazione tra circostanze e sulla determinazione della pena può essere motivato anche attraverso alcuni soli parametri rilevanti, senza necessità di analitica esposizione di tutti i criteri

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità

  • art. 309/1990

    riferimento normativo generale alla disciplina degli stupefacenti, richiamata nel testo insieme all'art. 73

Massime di principio

  • Il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva della condotta, ma il rilevante quantitativo di droga, la disponibilità di strumenti funzionali allo spaccio e altri indici di professionalità dell'attività possono escluderlo anche singolarmente, se negativamente assorbenti.
  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a reiterare questioni di merito già esaminate dal giudice di appello senza confrontarsi in modo specifico con la relativa motivazione.
  • La recidiva rileva solo se il giudice accerta in concreto che i precedenti penali manifestano una maggiore capacità a delinquere e una più intensa riprovevolezza, alla luce della natura dei reati, della loro omogeneità, della distanza temporale e dell'eventuale occasionalità della ricaduta.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti e la determinazione della pena sono apprezzamenti discrezionali di merito, censurabili in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
  • Per la confisca e le conseguenze accessorie la decisione può essere parzialmente riformata, ma ciò non incide di per sé sull'esito di responsabilità quando la condanna resta ferma sui fatti contestati.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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