Cassazione Penale, Ordinanza n. 01378/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Torino del 17/05/2024, ma il testo disponibile non indica nel dettaglio i fatti di merito oltre al richiamo alla prova dell'evasione. Dal provvedimento emerge che il ricorso era imperniato su un motivo relativo alla prova della condotta di evasione, già esaminato e respinto dal giudice di appello. La Corte di cassazione lo qualifica come motivo generico e meramente riproduttivo di censure già dedotte, senza specifica confutazione delle argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto era generico e sostanzialmente ripetitivo di doglianze già valutate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non priva di colpa del ricorrente, segue anche la sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La sentenza impugnata riguardava la prova dell'evasione, ma nel testo dell'ordinanza di legittimità non vi è una specifica elaborazione della norma incriminatrice; emerge solo che il tema del ricorso era la dimostrazione del fatto di evasione.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso non si applica solo quando l'imputato abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre in modo generico censure già dedotte in appello, senza confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La deduzione di un motivo meramente reiterativo, privo di specificità e di effettiva critica alle argomentazioni del giudice di merito, non consente l'ammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, di regola, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La verifica della Corte di cassazione sulla motivazione impugnata è preclusa se il ricorso non indica con precisione gli errori logici o giuridici della sentenza di merito, ma si limita a una contestazione astratta o ripetitiva.
Come è indicizzato
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