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Sentenza

Sentenza n. 1531/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5448/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04/12/2024.

Giustizia amministrativa202502945

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5448/2024, concernente l'assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5448/2024, che aveva condannato il Ministero ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.500 euro. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la maggiorazione dell'importo mediante interessi legali. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, l'attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati sia il giudicato sia la sua mancata esecuzione. Ha rilevato che il ricorso è stato proposto nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha ordinato al Ministero, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, di rilasciare al ricorrente la carta elettronica del docente e di accreditare su di essa 1.500 euro. Ha escluso, invece, la maggiorazione mediante interessi legali, poiché l'importo del bonus è fissato dall'art. 2, comma 1, d.P.C.M. 28 novembre 2016 al valore nominale di 500 euro per ciascun anno di servizio. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico commissariale non comporta compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente il ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e adottare misure sostitutive mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere esecutivamente nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il rispetto.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 2, comma 1, d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Fissa il bonus della carta del docente al valore nominale di 500 euro per ciascun anno di servizio, escludendo la maggiorazione mediante interessi legali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini della verifica formale dell'azione, la produzione della copia asseverata del titolo giudiziale, dell'attestazione del suo passaggio in giudicato e della prova della notificazione, purché sia rispettato il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento né fornisce indicazioni sull'esecuzione, e risultano incontestati l'an e il quantum dell'obbligazione stabilita dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente le modalità concrete di adempimento.
  • Se il giudicato riconosce un beneficio amministrativo di importo predeterminato al valore nominale dalla disciplina applicabile, il giudice dell'ottemperanza non può disporre maggiorazioni a titolo di interessi legali in assenza di una specifica base giuridica.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo in un organo o ufficio dell'amministrazione pubblica e stabilendo il termine per l'intervento sostitutivo; quando l'incarico è connesso ai doveri d'istituto, non è dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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