Cassazione Civile, Ordinanza n. 00272/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (titolare marchio)
La controversia
Una società aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo contenente la componente verbale "Blue in Underwriting" per servizi assicurativi della classe 36. Una società concorrente si era opposta, deducendo la confondibilità con propri marchi anteriori, anch'essi recanti la componente "blue". L'opposizione era stata accolta e la Commissione dei Ricorsi aveva poi respinto l'impugnazione della richiedente, ritenendo sussistente il rischio di confusione e associazione tra i segni sulla base di una valutazione globale dei fattori pertinenti, nonostante un grado medio-basso di somiglianza fonetica e concettuale. In cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che non fosse stata provata l'effettiva utilizzazione del marchio anteriore rispetto ai servizi da essa limitati; (2) omesso esame del fatto che l'elemento "blue" sarebbe stato già ritenuto privo o debole di distintività in altra decisione della Commissione; (3) nullità per difetto di motivazione, per non avere la Commissione preso posizione su tale precedente; (4) violazione dell'art. 12, lett. d), c.p.i., per avere attribuito rilievo confusorio alla sola parola "blue" e per non avere considerato la debolezza del marchio anteriore; (5) nullità per omessa motivazione sul mancato uso provato di ulteriori marchi dell'opponente. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, osservando, in sintesi, che la dedotta mancata prova dell'uso non integrava un omesso esame decisivo perché il giudice di merito l'aveva espressamente considerata e ritenuta non decisiva; che il richiamo a un precedente giurisprudenziale o amministrativo non costituisce "fatto" ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; che la motivazione della Commissione era sufficiente perché non deve esaminare tutte le argomentazioni; che la valutazione sulla confondibilità dei marchi è apprezzamento di fatto insindacabile se logicamente e giuridicamente motivato; e che il motivo sull'uso di altri marchi era estraneo al decisum, essendo stato preso in considerazione soltanto il marchio anteriore effettivamente rilevante. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese verso entrambe le parti resistenti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Commissione dei Ricorsi che aveva ritenuto legittimo il diniego/opposizione alla registrazione del marchio richiesto. Ha affermato che la valutazione del rischio di confusione tra i segni, compiuta in base a un apprezzamento globale di somiglianza e distintività, era un giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua. Ha inoltre precisato che l'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo fatti storici decisivi, non precedenti giurisprudenziali, questioni o argomentazioni; e che la motivazione è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della decisione, potendosi ritenere implicitamente respinte le allegazioni incompatibili con essa. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore sia della controparte privata sia del Ministero, con applicazione anche dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i.
La registrazione deve essere esclusa quando, per identità o affinità dei servizi e somiglianza dei segni, sussista rischio di confusione o associazione per il pubblico.
art. 360, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non riguarda questioni, argomentazioni o precedenti giurisprudenziali.
art. 123 c.p.i.
Il giudicato richiamato dalla ricorrente non era operante nel caso, non essendo formato tra gli odierni contendenti e non riguardando una nullità con efficacia erga omnes.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto dalla parte soccombente a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sulla confondibilità tra marchi, la valutazione circa somiglianza, distintività e rischio di associazione è un apprezzamento di fatto, sindacabile solo per vizi motivazionali o giuridici effettivi.
- L'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere dedotto per censurare il mancato recepimento di precedenti, di argomentazioni difensive o di questioni giuridiche: occorre l'omissione di uno specifico fatto storico decisivo.
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente quando espone in modo conciso le ragioni della decisione e rende incompatibili, anche implicitamente, le tesi non accolte.
- In tema di marchi, anche un segno debole può essere tutelato se l'insieme dei fattori pertinenti conduce comunque a ritenere il rischio di confusione; mere variazioni formali non bastano a escluderlo.
- Ai fini dell'affinità o identità dei servizi, rileva la loro collocazione nella categoria merceologica pertinente, non necessariamente la distinzione amministrativa tra attività riservate e non riservate, se il giudice di merito ritiene tale distinzione non decisiva per il giudizio di confondibilità.
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