Cassazione Civile, Ordinanza n. 10375/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Una società specializzata nella produzione di cartoni e astucci per imballaggio di prodotti alimentari aveva convenuto in giudizio la fornitrice di una vernice denominata "Benzo-free" per ottenere l'annullamento del contratto di fornitura e la restituzione di quanto pagato, assumendo che il prodotto acquistato fosse inidoneo all'uso dichiarato perché contenente 4-metilbenzofenone in percentuale pari al 3,5%, in contrasto con l'esigenza di assenza di benzofenone e derivati nei materiali destinati al contatto con alimenti. Il tribunale aveva accolto la domanda, annullando il contratto e condannando la fornitrice alla restituzione della somma versata e al risarcimento dei danni. La corte d'appello aveva respinto l'impugnazione della fornitrice, ritenendo che l'accordo riguardasse l'assoluta assenza di benzofenone e derivati in tutti i prodotti, che fosse provata la destinazione alimentare delle vernici e che fosse infondata la domanda di garanzia verso l'assicuratore, poiché la copertura non riguardava la mera non conformità del prodotto all'uso pattuito. In cassazione la fornitrice ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto nuova in appello la distinzione tra vernici e inchiostri e per aver mal qualificato le difese; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in tema di non contestazione e prova del danno/pagamento; 3) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. per asserita erronea interpretazione del contratto di assicurazione e della clausola di esclusione della garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi, essendo decisivo non il dibattito terminologico tra vernici e inchiostri ma l'accertamento che l'acquirente volesse l'assoluta esclusione di benzofenone e derivati in tutti i prodotti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non aggrediva la ratio della sentenza impugnata: la corte d'appello aveva ritenuto non contestato in modo specifico quanto allegato dall'attrice circa il pagamento e gli elementi posti a fondamento della richiesta restitutoria. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente si era limitata a contrapporre una diversa interpretazione del contratto di assicurazione senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo della loro violazione; l'interpretazione del contratto resta infatti valutazione di merito censurabile solo per errori di diritto o violazione delle regole legali di ermeneutica. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
In appello non possono essere introdotte nuove eccezioni in senso stretto o nuovi temi di indagine; tuttavia il motivo è inammissibile quando non coglie la reale ratio della decisione impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere riferibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto è inammissibile.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Il ricorrente non può invocare la violazione delle regole di valutazione della prova se la censura non si confronta con l'effettiva motivazione della sentenza di merito.
art. 2697 c.c.
La censura sulla prova del fatto costitutivo deve misurarsi con la specifica ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito e con quanto effettivamente contestato in giudizio.
artt. 1362 ss. c.c.
L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, che devono essere specificamente indicati e non genericamente richiamati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore contributo unificato è pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, anche se astrattamente denuncia una violazione di legge.
- La mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti o del contratto rispetto a quella accolta dal giudice di merito non integra un valido motivo di ricorso per cassazione.
- La censura in materia di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio logico il giudice se ne sia discostato; il richiamo generico agli artt. 1362 ss. c.c. non basta.
- La non contestazione rileva solo rispetto ai fatti allegati in modo specifico e non consente di elidere l'onere di confrontarsi con l'allegazione avversaria così come concretamente posta a fondamento della domanda o eccezione.
- L'interpretazione di un contratto costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e resta sindacabile in sede di legittimità entro limiti stretti, legati a violazione dei canoni legali di ermeneutica o a specifici vizi processuali.
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