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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10375/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

Una società specializzata nella produzione di cartoni e astucci per imballaggio di prodotti alimentari aveva convenuto in giudizio la fornitrice di una vernice denominata "Benzo-free" per ottenere l'annullamento del contratto di fornitura e la restituzione di quanto pagato, assumendo che il prodotto acquistato fosse inidoneo all'uso dichiarato perché contenente 4-metilbenzofenone in percentuale pari al 3,5%, in contrasto con l'esigenza di assenza di benzofenone e derivati nei materiali destinati al contatto con alimenti. Il tribunale aveva accolto la domanda, annullando il contratto e condannando la fornitrice alla restituzione della somma versata e al risarcimento dei danni. La corte d'appello aveva respinto l'impugnazione della fornitrice, ritenendo che l'accordo riguardasse l'assoluta assenza di benzofenone e derivati in tutti i prodotti, che fosse provata la destinazione alimentare delle vernici e che fosse infondata la domanda di garanzia verso l'assicuratore, poiché la copertura non riguardava la mera non conformità del prodotto all'uso pattuito. In cassazione la fornitrice ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto nuova in appello la distinzione tra vernici e inchiostri e per aver mal qualificato le difese; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. in tema di non contestazione e prova del danno/pagamento; 3) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. per asserita erronea interpretazione del contratto di assicurazione e della clausola di esclusione della garanzia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi, essendo decisivo non il dibattito terminologico tra vernici e inchiostri ma l'accertamento che l'acquirente volesse l'assoluta esclusione di benzofenone e derivati in tutti i prodotti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non aggrediva la ratio della sentenza impugnata: la corte d'appello aveva ritenuto non contestato in modo specifico quanto allegato dall'attrice circa il pagamento e gli elementi posti a fondamento della richiesta restitutoria. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente si era limitata a contrapporre una diversa interpretazione del contratto di assicurazione senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo della loro violazione; l'interpretazione del contratto resta infatti valutazione di merito censurabile solo per errori di diritto o violazione delle regole legali di ermeneutica. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono essere introdotte nuove eccezioni in senso stretto o nuovi temi di indagine; tuttavia il motivo è inammissibile quando non coglie la reale ratio della decisione impugnata.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere riferibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto è inammissibile.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Il ricorrente non può invocare la violazione delle regole di valutazione della prova se la censura non si confronta con l'effettiva motivazione della sentenza di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla prova del fatto costitutivo deve misurarsi con la specifica ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito e con quanto effettivamente contestato in giudizio.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, che devono essere specificamente indicati e non genericamente richiamati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore contributo unificato è pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, anche se astrattamente denuncia una violazione di legge.
  • La mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti o del contratto rispetto a quella accolta dal giudice di merito non integra un valido motivo di ricorso per cassazione.
  • La censura in materia di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio logico il giudice se ne sia discostato; il richiamo generico agli artt. 1362 ss. c.c. non basta.
  • La non contestazione rileva solo rispetto ai fatti allegati in modo specifico e non consente di elidere l'onere di confrontarsi con l'allegazione avversaria così come concretamente posta a fondamento della domanda o eccezione.
  • L'interpretazione di un contratto costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e resta sindacabile in sede di legittimità entro limiti stretti, legati a violazione dei canoni legali di ermeneutica o a specifici vizi processuali.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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