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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18166/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso avverso un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno 2005. L'Ufficio aveva rideterminato il maggior reddito d'impresa ritenendo inattendibile la dichiarazione resa in applicazione degli studi di settore, sulla base delle risultanze emerse in sede di accesso presso i locali dell'impresa e di una valutazione di antieconomicità della condotta. Con quattro motivi, il ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia della CTR sulla censura relativa alla motivazione della CTP; 2) motivazione apparente della sentenza d'appello; 3) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR ritenuto nuova in appello la doglianza sulla violazione dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, cioè dell'emissione dell'avviso prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dopo l'accesso; 4) violazione delle norme sull'accertamento analitico e dei principi costituzionali, per avere ritenuto legittimo l'accertamento nonostante scritture contabili regolarmente tenute, valorizzando l'asserita antieconomicità dell'attività.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo e lo ha accolto, ritenendo che la questione sul mancato rispetto del termine di 60 giorni fosse già stata dedotta nel ricorso introduttivo e non fosse quindi nuova in appello. Ha inoltre affermato che, poiché era pacifico l'accesso presso i locali del contribuente e l'avviso era stato emesso solo otto giorni dopo, trovava applicazione la garanzia dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 anche in caso di accesso breve/istantaneo; in assenza di specifiche ragioni di urgenza, l'atto impositivo era illegittimo se emesso ante tempus. Accolto il terzo motivo, gli altri sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate; quelle dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro di censura per violazione di norme processuali e nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    La CTR non può omettere di pronunciare su una specifica doglianza devoluta in giudizio.

  • art. 345 c.p.c.

    È invocato per affermare che la censura sul termine dilatorio non costituiva domanda o eccezione nuova in appello.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato per delimitare le preclusioni del giudizio tributario d'appello sulle eccezioni nuove.

  • art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000

    Il termine dilatorio di 60 giorni dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni costituisce garanzia del contraddittorio endoprocedimentale; la sua violazione rende illegittimo l'avviso emesso ante tempus, anche in caso di accessi brevi o istantanei, salvo specifiche ragioni di urgenza.

  • art. 24 legge n. 4 del 1929

    È menzionato dal ricorrente come ulteriore norma violata, in collegamento con la lesione delle facoltà difensive prima dell'emissione dell'atto.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, ritenendo la questione giuridica e incontestati i fatti rilevanti, ha deciso direttamente nel merito senza rinvio.

  • art. 39, primo comma, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato nel quarto motivo per contestare la legittimità dell'accertamento analitico; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato nel quarto motivo in relazione all'accertamento IVA; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 41 Cost.

    È invocato nel quarto motivo a sostegno della censura contro l'accertamento fondato sull'antieconomicità dell'impresa; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 9 TUIR

    È menzionato nel quarto motivo come norma evocata dal ricorrente; il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la garanzia opera anche per gli accessi cd. istantanei e la sua violazione determina l'illegittimità dell'atto impositivo, salvo urgenza.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente per l'emissione dell'avviso dopo l'accesso nei locali del contribuente opera anche negli accessi brevi o istantanei, se l'attività ispettiva ha comunque dato luogo a rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni.
  • L'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso prima della scadenza, salvo che l'Ufficio dimostri specifiche ragioni di urgenza.
  • In sede di legittimità, una censura processuale sulla novità della questione è fondata quando dal ricorso originario risulti che il tema era stato già dedotto nel primo grado.
  • Quando la questione è esclusivamente di diritto e i fatti storici rilevanti sono pacifici, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito senza rinvio.
  • La garanzia del contraddittorio endoprocedimentale prevale sulla mera rapidità dell'azione accertativa, anche se l'Amministrazione abbia già svolto attività istruttoria in ufficio prima dell'accesso in loco.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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