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Sentenza

Sentenza n. 1182/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che il Comune aveva adottato in corso di causa il provvedimento richiesto. Ha posto le spese a carico del Comune, rilevando che dagli atti risultava il silenzio-inadempimento e che l’amministrazione vi aveva posto rimedio soltanto dopo la proposizione del ricorso. Il Comune è stato condannato a rifondere al ricorrente € 1.800,00, oltre accessori di legge.

TAR Sardegna, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di CILA del 13 agosto 2025 e sul successivo invito a concludere il procedimento del 6 febbraio 2026, nonché nota soprassessoria del 25 agosto 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (privato istante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla CILA presentata il 13 agosto 2025 e sul successivo invito alla conclusione del procedimento del 6 febbraio 2026, nonché della nota soprassessoria comunale del 25 agosto 2025. Nel corso del giudizio ha chiesto la cessazione della materia del contendere, poiché il Comune, con provvedimento del 13 luglio 2026 comunicato via PEC il 15 luglio 2026, aveva adottato il provvedimento richiesto.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere;

    L’adozione in corso di giudizio del provvedimento richiesto consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso contro il silenzio-inadempimento, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto e viene meno la controversia sulla domanda principale, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • Se l’amministrazione rimedia al silenzio-inadempimento soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese di lite possono essere poste a suo carico.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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