Cassazione Penale, Sentenza n. 15006/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per gravi indizi di colpevolezza in relazione a reati di traffico di stupefacenti e alla violazione degli obblighi connessi al soggiorno obbligato. Il ricorrente deduceva: 1) vizio nella valutazione dell'attendibilità dei testi Esposito Angelo e Geraci Alfredo (Esposito mosso da interesse a ottenere benefici come aspirante collaboratore; Geraci ex collaboratore espulso dal programma di protezione); 2) illogicità della motivazione circa il reato previsto dall'art. 75 d.lgs. 159/2011, perché il giudice del riesame si era richiamato alla necessità di pluralità di incontri con pregiudicati ma aveva ritenuto gravi indizi sulla base di una sola occasione di incontro; 3) insufficiente motivazione circa il pericolo concreto di reiterazione e inadeguatezza di misure meno afflittive, con rilievo che molte condotte sarebbero risalenti e le intercettazioni recenti riguarderebbero comportamenti occasionali non sfociati in imputazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i rilievi sull'inattendibilità dei testi: le dichiarazioni di Esposito sono state ritenute coerenti, dettagliate e corroborate da riscontri (anche dichiarativi) e dallo spontaneo riconoscimento di condotte non ancora contestate; Geraci non è stato dimostrato oggettivamente inattendibile. Sul profilo dell'art. 75 d.lgs. 159/2011 la Corte ha ritenuto non contraddittoria la motivazione del riesame, che ha valorizzato contatti plurimi con più soggetti coinvolti nel traffico e il tenore delle conversazioni (fornitura di 20 kg di hashish) come indice di attività strutturata. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato la valutazione sulla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, richiamando le intercettazioni recenti (febbraio) e la documentata insofferenza del ricorrente alle regole e alla funzione dissuasiva delle pene e della detenzione, giustificando l'adeguatezza della custodia cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è stata inoltre disposta l'adozione delle comunicazioni previste dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159/2011
art. 75 del dlgs n. 159 del 2011
La Corte conferma che la fattispecie richiede contatti e frequentazioni stabili con pregiudicati; tuttavia, in sede cautelare, la pluralità di contatti può risultare anche dalla convergenza di relazioni con più soggetti e dal contenuto delle comunicazioni che denota una trattativa articolata nel tempo
art. 616 c.p.p.
visto l'art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo procedurale richiamato per gli adempimenti di trasmissione delle comunicazioni conseguenti alla decisione
Giurisprudenza - Cass. Sez. I, 29 aprile 2024, n. 17370
Corte di cassazione, Sezione I penale, 29 aprile 2024, n. 17370
Riferimento giurisprudenziale che ammette la possibilità di considerare reciprocamente riscontranti le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da collaboranti o soggetti coinvolti negli stessi fatti, in determinati limiti di specificità
Giurisprudenza - Cass. Sez. I, 18 marzo 2021, n. 10561
Corte di cassazione, Sezione I penale, 18 marzo 2021, n. 10561
Ulteriore pronuncia di legittimità che disciplina i limiti e i criteri per valorizzare la convergenza dichiarativa quali riscontri utili nella valutazione della gravità indiziaria
Massime di principio
- La credibilità di un collaboratore o di un teste motivato da vantaggi personali non esclude di per sé la valutazione favorevole se le sue dichiarazioni risultano dettagliate e trovano riscontri oggettivi; per contestarle efficacemente occorrono elementi obiettivi che ne dimostrino la contraddittorietà o la falsità
- Le dichiarazioni di più propalanti, se convergenti e specifiche, possono costituire reciproco riscontro e fondare la gravità indiziaria in sede cautelare anche quando singoli elementi appaiono parziali
- Ai fini dell'art. 75 d.lgs. 159/2011 la pluralità di contatti può essere desunta dal complesso delle relazioni e dal contenuto delle comunicazioni che evidenzino una trattativa continuativa, non necessariamente da numerose iscrizioni cronologiche formali
- Intercettazioni recenti e il tenore delle comunicazioni (pianificazione, ruoli, quantità) sono elementi rilevanti per valutare il pericolo concreto di reiterazione e giustificare misure cautelari afflittive se sussistono anche precedenti di inadempienza alle regole
- In Cassazione le questioni di fatto e la valutazione della portata probatoria degli elementi acquisiti in istruttoria sono sindacabili solo se manifestamente illogiche o contraddittorie; i rilievi meramente valutativi tendono ad essere confermati
- Per contestare l'adeguatezza della misura cautelare è necessario proporre elementi concreti che dimostrino l'efficacia di misure meno afflittive o l'assenza di condizioni di pericolosità, non semplici argomentazioni astratte o riferimenti a vetustà di fatti
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