Sentenza n. 3850/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 21 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza di fissazione di un appuntamento e di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. lamentando l’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad e dalle amministrazioni intimate sull’istanza del 21 settembre 2025, volta a ottenere il rilascio di un visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, la condanna a pronunciarsi entro trenta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. La questione centrale riguardava l’esistenza di un obbligo di provvedere già con riferimento alla fase preliminare di fissazione dell’appuntamento, anteriore alla presentazione formale della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che i presupposti dell’azione avverso il silenzio siano l’esistenza di un obbligo di provvedere e l’inerzia oltre il termine ragionevole o previsto. La fissazione dell’appuntamento presso l’Ambasciata, necessaria per formalizzare la domanda di visto, costituisce una fase interna e integrante del procedimento amministrativo, non sottratta al sindacato giurisdizionale. Diversamente, si determinerebbe un arresto procedimentale privo di tutela e un diaframma tra amministrazione e amministrato. L’art. 9, par. 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, pur non direttamente applicabile ai visti nazionali e privo di carattere immediatamente precettivo, è stato valorizzato in via sistematica per il riferimento al termine ordinario di quindici giorni per l’appuntamento. Il TAR ha quindi ritenuto che la richiesta di convocazione fosse idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere e che l’ulteriore inerzia dell’Amministrazione giustificasse l’ordine di convocare il ricorrente con la massima sollecitudine e comunque entro venti giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a separato provvedimento in caso di persistente inerzia. Le spese sono state compensate, con condanna dell’Amministrazione alla restituzione del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio; il giudice può accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e ordinare la conclusione del procedimento.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Consente la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione; nel caso concreto la nomina è stata riservata a separato provvedimento.
art. 9, par. 2, regolamento (CE) n. 810/2009
nei casi in cui i richiedenti sono “tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda, … l’appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento”
Pur non avendo carattere immediatamente precettivo e non disciplinando i visti nazionali, la disposizione conferma la rilevanza giuridica della fase di fissazione dell’appuntamento e consente di ricavare, in via analogica e sistematica, un riferimento temporale di quindici giorni.
art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999
Prevede il termine di novanta giorni dalla presentazione formale della domanda di visto; tale termine non si applica direttamente alla fase preliminare di fissazione dell’appuntamento, per la quale deve valere un termine significativamente più breve.
art. 13, comma 6-bis 1, d.P.R. 115/2002
Posto a fondamento dell’obbligo dell’amministrazione soccombente di restituire alla parte ricorrente il contributo unificato eventualmente versato.
Massime di principio
- La fissazione dell’appuntamento presso una sede diplomatica, quando costituisce passaggio necessario per la formalizzazione di una domanda di visto, integra una fase del procedimento amministrativo ed è soggetta al sindacato del giudice amministrativo; l’amministrazione non può sottrarla a tutela giurisdizionale mediante una prolungata inerzia.
- La richiesta di fissazione dell’appuntamento per formalizzare una domanda di visto è un’istanza idonea a far sorgere in capo all’amministrazione l’obbligo di provvedere, anche prima della presentazione formale della domanda di visto.
- Il termine previsto per la decisione sulla domanda formalmente presentata non consente all’amministrazione di mantenere indefinitamente il richiedente nella fase preliminare dell’appuntamento: quest’ultima deve essere espletata entro un termine ragionevole e sensibilmente più breve, valutabile anche mediante riferimento sistematico al termine ordinario di quindici giorni previsto dal Codice Visti.
- L’azione avverso il silenzio può essere accolta quando l’amministrazione, nonostante una richiesta reiterata dell’interessato, ometta di convocarlo per consentire la formalizzazione della domanda; il giudice può ordinare la convocazione entro un termine determinato e riservare la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
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