Cassazione Penale, Sentenza n. 425/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Cosenza (23/05/2023) che aveva riconosciuto, in sede esecutiva, la continuazione tra cinque sentenze relative a reati commessi da Mario Musacco e aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio complessivo in anni 28 e mesi 6. Il ricorso denunciava: violazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p. (riproposta pedissequa di istanza già decisa), violazione dell'art. 671 c.p.p. (errata valutazione sulla unificazione/continuazione tra specifiche sentenze), violazione dell'art. 81 e art. 133 c.p. e vizio di motivazione nella determinazione della pena. Il Procuratore ha altresì sostenuto che identiche istanze precedenti erano già state esaminate e rigettate, con conseguente preclusione processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'ordinanza impugnata non era adottata in base alla clausola rebus sic stantibus e che, pertanto, la richiesta accolta dal Tribunale costituiva una riproposizione di istanza già rigettata in precedenza (preclusione ex art. 666, comma 2, c.p.p.). La Corte ha escluso rilievo alla successiva 'revoca' dell'ordinanza da parte del Tribunale collegiale, ritenendo che provvedimenti esecutivi definitivi non siano revocabili salvo nuovi elementi. Alla luce di ciò, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Imposta la preclusione alle richieste in sede esecutiva che costituiscono mera riproposizione di istanze basate sugli stessi elementi già rigettate; evita il bis in idem procedurale e le iniziative dilatorie.
art. 671 cod. proc. pen.
Regola l'unificazione/continuazione in sede esecutiva; le pronunce su unificazione hanno carattere definitivo e non sono revocabili se non sulla base di nuovi elementi.
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione tra reati: rileva per la ricomposizione della responsabilità e per il calcolo della pena complessiva; la sua applicazione va adeguatamente motivata.
art. 133 cod. pen.
Disciplina la determinazione della pena; la Corte è critica quando la determinazione non è adeguatamente motivata o fondata su errata configurazione della continuazione.
Massime di principio
- Una istanza di incidente di esecuzione già rigettata è inammissibile se riproposta senza nuovi elementi: il giudice deve dichiararla inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p.
- La 'revoca' o modifica di un'ordinanza esecutiva che abbia deciso in modo definitivo su unificazione/continuazione non cancella l'interesse ad impugnare per la parte che ha ottenuto l'ordinanza; provvedimenti non adottati rebus sic stantibus sono sostanzialmente irrevocabili salvo nuovi elementi.
- Per superare la preclusione e riproporre con successo la stessa istanza è necessario produrre elementi nuovi e non valutati in precedenza (p.es. cambiamenti normativi rilevanti, nuovi fatti o documenti non conosciuti prima).
- Il mutamento di giurisprudenza (in particolare decisioni delle Sezioni Unite) può costituire 'elemento nuovo' idoneo a giustificare la riproposizione di istanze già rigettate, ma la sua applicabilità dipende dalla rilevanza e dalla natura sostanziale del mutamento.
- Quando si contesta il riconoscimento della continuazione o la determinazione della pena, le doglianze devono essere specifiche e dimostrare che si è incorsi in vizio motivazionale o errata applicazione delle norme sostanziali (art. 81, 133 c.p.).
- In fase esecutiva occorre sempre verificare la cronologia delle istanze e delle decisioni precedenti (inclusi eventuali pronunciamenti di inammissibilità in Cassazione) prima di proporre un nuovo incidente per evitare la preclusione processuale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 393/2024 del 05/01/2024
- Sentenza penale · 5 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 394/2024 del 05/01/2024
- Sentenza penale · 5 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 396/2024 del 05/01/2024
- Sentenza penale · 5 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 397/2024 del 05/01/2024
- Sentenza penale · 5 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 398/2024 del 05/01/2024
- Sentenza penale · 5 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 399/2024 del 05/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →