Cassazione Penale, Sentenza n. 31257/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame contro la custodia cautelare in carcere: contestazione della decorrenza retrodatata dei termini di custodia (c.d. "contestazioni a catena" con riferimento all'operazione "Scacco alla regina"), censura della insufficiente gravità indiziaria circa la partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 73 e 74 DPR 309/90, capo 1) e del concorso in detenzione/occultamento di eroina (capo 142), nonché dedotta l'assenza delle esigenze cautelari e dell'attualità del pericolo di reiterazione, anche alla luce dell'arresto dei vertici e del tempo intercorso.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione del Tribunale del riesame: esclusa la retrodatazione della decorrenza dei termini perché non sussistevano, al momento della prima ordinanza, tutti gli elementi desumibili necessari a giustificare la successiva misura; ritenuta adeguata la valutazione della gravità indiziaria sulla base di dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, sequestri e attività investigative; ritenute sussistenti le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) in ragione della struttura organizzativa, della serialità delle condotte, del ruolo attribuito al ricorrente e della inidoneità di misure meno afflittive. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato sul tema della retrodatazione: la Corte evidenzia i limiti imposti dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità alla deducibilità della retrodatazione in sede di riesame, con riferimento alla necessità che i termini siano già scaduti e che tutti gli elementi giustificativi risultino desumibili dalla prima ordinanza.
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia: la Corte conferma l'onere della parte che la invoca di provare l'esistenza delle condizioni e la desumibilità degli elementi dalla prima ordinanza.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale relativa alla detenzione e traffico di stupefacenti: la Corte valuta la gravità indiziaria di partecipazione al reato associativo finalizzato allo spaccio alla luce del compendio probatorio (collaboratori, intercettazioni, sequestri).
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Richiamata nella censura difensiva; la Corte valuta la rilevanza degli elementi probatori per l'assoggettamento alla normativa sulle associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto ai criteri valutativi del giudice di merito sulla motivazione e sulle prove; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione di merito.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): la Corte richiama l'esigenza che il pericolo sia concreto e attuale e precisa che l'attualità va valutata prognosticamente sulla base della personalità, modalità del fatto e condizioni di vita dell'imputato; non è necessaria la previsione di una specifica occasione prossima per delinquere.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata nella contestazione sulla motivazione; la Corte sottolinea che le doglianze che implichino una diversa valutazione probatoria rientrano nei limiti della valutazione di merito e sono inammissibili in cassazione salvo vizi logici formali.
art. 303 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alla disciplina dei termini custodiali e alla necessità di correttivi per evitare cumulo materiale dei periodi di carcerazione.
legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 274)
Richiamata per il testo che richiede la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione; la Corte applica il principio nel valutare la misura cautelare.
Massime di principio
- La retrodatazione dei termini di custodia (contestazioni a catena) è ammessa solo se, al momento della prima ordinanza, i termini sarebbero già risultati scaduti e tutti gli elementi giustificativi della seconda misura risultavano desumibili dalla prima ordinanza; l'onere probatorio è a carico della parte che la invoca.
- La valutazione della gravità indiziaria fondata su collaboratori di giustizia, intercettazioni e sequestri è questione di fatto rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo per vizi logici e manifesta illogicità della motivazione.
- Il linguaggio criptico nelle intercettazioni richiede un'interpretazione di fatto: la sua decodifica e la valutazione probatoria spettano al giudice di merito salvo che la motivazione sia manifestamente illogica o irragionevole.
- L'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione devono essere valutate prognosticamente in relazione alla personalità dell'imputato, alla modalità del fatto e al contesto; non è necessaria la previsione di una specifica occasione prossima, ma occorre una valutazione approfondita quando i fatti sono distanti nel tempo.
- Per contestare efficacemente una misura cautelare in sede di riesame o cassazione è necessario un confronto motivato e documentale con le acquisizioni probatorie: mere asserzioni generiche o richiami alla giurisprudenza non sono sufficienti.
- Quando il gruppo è organizzato, seriale e dispone di basi logistiche e flussi economici stabili, il giudice può ritenere inidonee le misure meno afflittive e sussistente il pericolo di reiterazione anche se i vertici sono già stati arrestati, se emergono elementi di capacità organizzativa e continuità del fenomeno.
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