Cassazione Penale, Sentenza n. 50661/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/04/2023 che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP (14/03/2023) con la quale era stato disposto nei confronti del ricorrente il divieto di esercizio dell'attività di impresa per i reati di cui agli artt. 110 e 640-bis c.p. Il ricorrente denunciava la violazione del principio di autonoma valutazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di reità e delle esigenze cautelari: a) il primo giudice si sarebbe limitato a una mera elencazione delle fonti probatorie senza enucleare gli specifici elementi indizianti; b) l'ordinanza d'appello non avrebbe confutato le deduzioni difensive né valutato la copiosa documentazione prodotta (anche un provvedimento successivo del Tribunale di Enna che aveva annullato un sequestro preventivo per equivalente, invocato dal ricorrente); c) la motivazione sarebbe astratta e congetturale circa la consapevolezza e la partecipazione del ricorrente nelle condotte fraudolente; d) la motivazione sulla pericolosità di reiterazione sarebbe generica, posto che il sequestro e il blocco AGEA avrebbero neutralizzato il rischio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) il giudice di merito non si era limitato a recepire passivamente la richiesta del pubblico ministero, ma aveva formulato autonome valutazioni indicative dell'effettivo esame del materiale indiziario; b) le censure che chiedevano una rivalutazione della capacità dimostrativa degli indizi superano la soglia di ammissibilità e sono inammissibili in sede di legittimità; c) la motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo e della partecipazione concorsuale era logica e priva di contraddizioni; d) la valutazione sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione è corretta: il pericolo riguarda condotte fraudolente in generale e non necessariamente le stesse condotte oggetto di indagine; e) il provvedimento del Tribunale di Enna prodotto dalla difesa è inconferente perché si riferisce al sequestro preventivo per equivalente e alla mancata prova del ruolo di amministratore di fatto della società, non alla responsabilità concorsuale posta a fondamento della misura personale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 110 e 640-bis cod. pen.
Gli artt. 110 (concorso) e 640-bis (truffa ai danni di fondi/publici contributi - norma rilevante per le frodi ai contributi AGEA) costituiscono il titolo di accusa: il giudice di merito ha ritenuto emergere indizi della partecipazione del ricorrente in un sistema fraudolento di compravendite simulate e locazioni per ottenere contributi AGEA
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento alla cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di euro 3.000
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015-01, Rv. 262965 (giurisprudenza di legittimità)
Principio giurisprudenziale secondo cui la Corte di cassazione non può procedere a una rivalutazione del materiale probatorio sostanziale: le doglianze che chiedono un nuovo apprezzamento degli indizi esulano dalla sua competenza
Massime di principio
- La censura di carenza di autonoma valutazione del giudice di merito richiede la dimostrazione di un vizio logico-giuridico specifico e non il mero dissenso sulla valutazione degli indizi; se il provvedimento contiene valutazioni esplicite e coerenti, la censura è destinata a essere inammissibile
- La Corte di cassazione verifica la correttezza e la completezza della motivazione ma non ricalcola né rivaluta il valore probatorio degli elementi raccolti: le critiche di merito sulla prova sono improprie in sede di legittimità
- La sussistenza del pericolo di reiterazione può essere motivata con riferimento alla natura seriale e reiterata della condotta fraudolenta e non viene automaticamente esclusa dal fatto che procedimenti amministrativi o sequestri abbiano temporaneamente impedito il compimento di attività analoga
- Un provvedimento favorevole successivo (es. annullamento di sequestro per equivalente) non invalida automaticamente una misura personale se riguarda profili diversi (es. ruolo di amministratore di fatto) rispetto ai presupposti della misura personale (es. concorso nella frode)
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare personale è necessario produrre argomentazioni e documenti che incidano direttamente sulle specifiche valutazioni logico-giuridiche effettuate dal giudice sulle esigenze cautelari e sugli indizi; la semplice produzione di elementi che richiedono una diversa valutazione probabilistica non è sufficiente davanti alla cassazione
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