Cassazione Civile, Ordinanza n. 36403/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una decisione della Corte d'appello che aveva confermato la nullità di clausole del CCNL Attività ferroviarie e di un accordo sindacale nella parte in cui escludevano dal computo, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, l'intero periodo di apprendistato svolto da alcuni dipendenti. La Corte territoriale aveva quindi riconosciuto ai lavoratori il diritto all'integrale anzianità di servizio maturata durante l'apprendistato e condannato la società al pagamento delle differenze conseguenti, con alcune esclusioni (incidenza sul TFR non esigibile in costanza di rapporto e un periodo di aspettativa non retribuita di un lavoratore). La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della decisione ha depositato una nota dando conto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte di uno dei difensori dei lavoratori; tuttavia, in atti risultavano solo le relate di notifica della rinuncia e non l'atto di rinuncia stesso, né un valido deposito dell'accettazione. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto non verificabile la ritualità della rinuncia e ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione della società, rilevando che la rinuncia era stata solo evocata mediante deposito delle relate di notifica, senza produzione dell'atto di rinuncia e senza valida dimostrazione dell'accettazione; pertanto non poteva essere pronunciata l'estinzione del processo, ma la rinuncia irrituale è stata valorizzata come indice del venir meno dell'interesse al ricorso. La società è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 4.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale che deve rispettare specifiche formalità: sottoscrizione della parte e del difensore munito di mandato speciale, oppure del solo avvocato con mandato speciale, e notificazione/comunicazione alle controparti con visto; in mancanza, non può essere dichiarata l'estinzione.
art. 391 c.p.c.
L'estinzione del processo presuppone una rinuncia rituale e, in difetto delle formalità richieste e dell'adesione della controparte quando necessaria ai fini delle spese, la Corte può dichiarare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse e regolare le spese a carico di chi ha dato causa alla rinuncia.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta all'esito della proposta e dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata previste dal rito camerale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non accettizio: l'accettazione della controparte non è condizione di efficacia della rinuncia, ma può rilevare ai fini della regolazione delle spese e della definizione del processo.
- Se la rinuncia al ricorso non è prodotta in forma rituale o non consente alla Corte di verificarne la regolarità, non può essere pronunciata l'estinzione del giudizio; la rinuncia irrituale può però fondare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto venir meno dell'interesse.
- In mancanza di una valida adesione della controparte alla rinuncia, la parte ricorrente che ha determinato la chiusura del giudizio può essere condannata alle spese.
- Ai fini della declaratoria di estinzione ex rinuncia è necessario che il giudice possa controllare il rispetto delle formalità previste dall'art. 390 c.p.c., inclusa la produzione dell'atto di rinuncia, non essendo sufficienti le sole relate di notifica.
Come è indicizzato
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