Sentenza del 27/12/2018 n. 33435 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di una verifica fiscale era stato accertato un maggior reddito imputato al contribuente in ragione della sua partecipazione nella società di persone. La Commissione Tributaria Provinciale di Latina aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio motivando per relationem, richiamando una sentenza emessa lo stesso giorno nel giudizio riguardante la società. L'Ufficio aveva quindi proposto ricorso per cassazione, denunciando, da un lato, la violazione dell'art. 2909 c.c., poiché la sentenza relativa alla società non era ancora passata in giudicato, e, dall'altro, la nullità della sentenza per carenza di motivazione. La Corte ha tuttavia rilevato preliminarmente la mancata partecipazione al giudizio di tutti i litisconsorti necessari, ossia società e soci, in una controversia fondata su un accertamento unitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario e del contraddittorio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, in diversa composizione, demandandole anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. I due motivi dell'Ufficio non sono stati esaminati perché assorbiti dal rilievo preliminare e decisivo della nullità processuale.
Norme richiamate
Codice civile, art. 2909
L'autorità della cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
La questione riguardava l'impossibilità di attribuire efficacia di giudicato a una sentenza pronunciata lo stesso giorno e non ancora passata in giudicato. La Corte non ha deciso nel merito tale censura, poiché ha dichiarato assorbente la nullità del giudizio.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4
La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
L'Ufficio aveva denunciato la carenza di motivazione della sentenza regionale, in quanto fondata su un rinvio per relationem a una diversa sentenza. Anche questa censura non è stata esaminata.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
La norma fonda il principio di imputazione per trasparenza del reddito della società di persone ai soci, rendendo normalmente unitari l'accertamento societario e quelli riguardanti i singoli soci.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte dello stesso processo.
Quando l'accertamento della società di persone determina automaticamente il reddito dei soci, società e soci devono partecipare allo stesso giudizio, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29
La riunione dei procedimenti può evitare decisioni contrastanti nei giudizi collegati, ma presuppone la ricorrenza delle condizioni individuate dalla giurisprudenza, tra cui identità dell'accertamento, delle questioni, delle difese, trattazione simultanea e sostanziale identità delle decisioni.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative a società di persone, l'accertamento del reddito societario e la conseguente imputazione ai soci costituiscono normalmente una controversia unitaria: devono quindi partecipare al giudizio la società e tutti i soci interessati.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità assoluta del processo, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
- Una sentenza pronunciata in un procedimento parallelo, soprattutto se emessa lo stesso giorno e non ancora passata in giudicato, non può essere automaticamente utilizzata come giudicato vincolante in un altro giudizio.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il richiamo consente di comprendere effettivamente le ragioni della decisione e se la sentenza richiamata è pertinente; il mero rinvio a una decisione parallela può essere insufficiente.
- Prima di esaminare le questioni di merito o i motivi di ricorso, il giudice deve verificare la regolare costituzione del contraddittorio e la presenza di tutti i soggetti necessari.
- In casi caratterizzati da procedimenti separati ma strettamente collegati, la riunione può essere disposta per evitare contrasti di giudicato, purché vi siano identità sostanziale dell'accertamento, delle difese e delle decisioni e piena consapevolezza delle parti circa i procedimenti connessi.
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