Cassazione Penale, Sentenza n. 28192/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimessione in termini per impugnare la sentenza contumaciale n. 1800/2014 del Tribunale di Modena (23.4.2014, depositata 8.5.2014, irrevocabile 14.5.2017). Il ricorrente ha dedotto di essere venuto a conoscenza della sentenza solo il 22.7.2022 a seguito della richiesta del PM di revoca della sospensione condizionale della pena e ha sostenuto che l'estratto contumaciale non gli era stato mai notificato: la difesa ha contestato la validità della notifica effettuata presso il domicilio indicato dal difensore di fiducia al momento della rinuncia al mandato, ha affermato che l'indicazione di un nuovo indirizzo da parte del difensore rinunciante non equivale a una rituale elezione di domicilio e ha sottolineato che la notifica eseguita al difensore d'ufficio (ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.) non avrebbe avuto efficacia perché l'imputato non intratteneva rapporti con tale difensore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, sebbene la notifica presso il domicilio indicato dal difensore rinunciante fosse di fatto inesistente, il rimedio prospettato (rimessione in termini) era inappropriato: la situazione avrebbe dovuto essere trattata mediante incidente di esecuzione per l'omessa notifica dell'estratto contumaciale, strumento idoneo a sospendere l'esecuzione e a ottenere la rinnovazione della notifica con decorrenza dei termini dall'avvenuta rinnovazione. Perciò il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 175, commi 2 e 2-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla rimessione in termini; la Corte osserva che la rimessione presuppone la ritualità della notifica e la sussistenza di caso fortuito o forza maggiore che abbiano impedito il rispetto del termine per proporre impugnazione.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di notificare gli atti al difensore; la Corte valuta che la notifica al difensore indicato nella rinuncia al mandato è stata utilizzata dall'ufficio ma sottolinea che l'indicazione di un nuovo indirizzo da parte del difensore rinunciante non equivale automaticamente a una valida elezione di domicilio dell'imputato.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata nel quadro delle notifiche e degli avvisi di udienza; nel caso si è valutato che vi sia stata una notifica tentata senza esito al domicilio risultante, con conseguente contestazione sulla ritualità della procedura notificatoria.
art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente con riferimento alla disciplina del deposito e dell'avviso di deposito della sentenza: la Corte segnala che l'inesistenza o la nullità della notificazione dell'avviso di deposito può essere fatta valere tramite incidente di esecuzione in quanto impedisce la regolare formazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Se l'estratto contumaciale o l'avviso di deposito della sentenza non sono stati validamente notificati al condannato, il rimedio appropriato è l'incidente di esecuzione volto a ottenere la sospensione dell'esecuzione e la rinnovazione della notifica, non la rimessione in termini.
- La rimessione in termini richiede che la notifica sia stata rituale e che vi sia stata una causa di forza maggiore o caso fortuito che abbia impedito di esercitare l'impugnazione nei termini; non è utilizzabile per sopperire a notifiche inesistenti o nulle.
- La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p. è efficace se eseguita nelle condizioni previste dalla legge e se il difensore ha un rapporto processuale con l'imputato; la semplice indicazione di un diverso indirizzo da parte del difensore rinunciante non vale automaticamente come valida elezione di domicilio dell'imputato.
- La competenza tra giudice dell'impugnazione e giudice dell'esecuzione è funzionale: la violazione di tale competenza determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- Chi contesta la mancata conoscenza del processo deve esporre elementi concreti che giustifichino il mancato ritiro del plico o la mancata conoscenza; l'assenza di tali elementi rende più difficile ottenere la rimessione o altri rimborsi di termini.
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